Fallimento e raddoppio termini: legittimazione del socio e limiti IRAP (Cass. civ. Sez. V n. 5899 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fallito conserva una legittimazione eccezionale a impugnare l’atto impositivo solo quando il curatore sia rimasto inerte. Se invece vi è stata una valutazione degli organi della procedura di non impugnare, con conforme provvedimento del giudice delegato, la legittimazione sussidiaria è esclusa. Il raddoppio dei termini per la denuncia penale non richiede che la denuncia sia stata effettivamente presentata: basta l’astratta sussistenza di fatti per cui la denuncia è obbligatoria, salvo uso pretestuoso della norma, e il raddoppio opera anche nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa. Tuttavia il raddoppio non si applica all’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, infine, non è presunzione di secondo grado e ammette prova contraria, senza che basti l’addebito di perdite contabili.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata, già dichiarata fallita, riceveva un avviso di accertamento fondato sulla ricostruzione induttiva del reddito, per presunti prelevamenti e versamenti non giustificati sul conto corrente. Preso atto che il curatore, autorizzato dal giudice delegato, aveva scelto di non ricorrere, un ex amministratore proponeva impugnazione nell’interesse della società, facendo salvi i diritti dei soci.

Nelle more del giudizio di primo grado venivano notificati avvisi di accertamento ai due soci, in ragione della presunzione di riparto del maggior reddito occulto, per la ristretta compagine societaria e la paritaria quota di capitale. Impugnati separatamente i tre atti, il giudice di primo grado accoglieva le ragioni dei contribuenti; la commissione tributaria regionale, riuniti i giudizi, riformava integralmente le sentenze, ritenendo non legittimato l’ex amministratore e definitivo l’accertamento societario, con effetto a cascata verso i soci. Avverso questa pronuncia ricorreva in cassazione il socio non amministratore.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli fondati. Sul primo, la Corte ribadisce che il fallito perde la capacità di stare in giudizio nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, spettando la legittimazione processuale al curatore. Residua una legittimazione sussidiaria solo in caso di inerzia degli organi fallimentari. Nella specie, il curatore e il giudice delegato avevano espresso una valutazione di non impugnare: ciò esclude la legittimazione, poiché l’inerzia rileva solo quando sia totale disinteresse e non quando consegua a una negativa valutazione di convenienza.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 11287/2023: il fallito a cui sia notificato l’atto impositivo può impugnarlo solo se il curatore si sia astenuto con comportamento di pura inerzia; l’insussistenza dello stato di inerzia comporta difetto di capacità processuale, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Tuttavia il socio non amministratore, estraneo alla gestione, resta legittimato ad aggredire l’atto presupposto e la sentenza che lo dichiara definitivo, per far valere le proprie ragioni personali: in questi termini il primo motivo è accolto.

Sul secondo motivo, la Corte chiarisce che il raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 presuppone solo l’emersione di elementi da cui deriva l’obbligo di denuncia penale, non la sua effettiva presentazione, salvo uso pretestuoso o strumentale della norma. Il raddoppio opera anche nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa. Tuttavia, poiché nella ripresa si controverte anche di IRAP, imposta le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali, il raddoppio non può applicarsi: il giudice del rinvio dovrà procedere al ricalcolo a scomputo dell’imposta.

I motivi terzo, quarto e quinto, relativi al contraddittorio preventivo e alla motivazione dell’atto, sono infondati. La ristretta base partecipativa ingenera la presunzione di conoscenza degli affari societari; l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per i tributi armonizzati e richiede la prova di resistenza, non fornita dal contribuente. Il sesto motivo, sulla presunzione di riparto degli utili, è rigettato: la presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale, salva la prova contraria, che non può ridursi alla mera deduzione di perdite contabili. Il settimo motivo, sull’omesso esame della linea difensiva, è inammissibile, non ricorrendo la mancanza assoluta di motivazione. La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara inammissibile il settimo, rigetta i restanti e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *