Omessa informazione sulla partenza volontaria e obbligo di dimora: non è provvedimento di accompagnamento coattivo (Cass. civ. Sez. 1 n. 10491 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’omessa informazione circa la facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, ai fini dell’esecuzione del provvedimento espulsivo, può essere fatta valere esclusivamente nel giudizio di convalida avverso il provvedimento di accompagnamento coattivo o di trattenimento emesso dal questore, attesa la separazione in due fasi distinte del procedimento di allontanamento. L’obbligo di dimora, essendo una misura alternativa al trattenimento priva di carattere coercitivo, non è equiparabile all’accompagnamento alla frontiera e non ne attiva la relativa disciplina. Ne consegue che la doglianza relativa al termine per la partenza volontaria è inammissibile quando riguardi un provvedimento diverso da quello di accompagnamento coattivo.
Il Fatto
Con ordinanza del 17.6.2025, il giudice di pace di Catania rigettava il ricorso proposto dallo straniero avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, sospendendone l’efficacia esecutiva fino alla conclusione del procedimento di protezione internazionale.
Lo straniero ricorre in cassazione, lamentando la violazione dell’art. 13, commi 5.1 e 5-bis, TUI e l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Questura fornito adeguata informazione sulla facoltà di chiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che la mancata informazione sulla possibilità di avvalersi di un termine per la partenza volontaria è una questione che può essere dedotta solo nel giudizio di convalida, in quanto il procedimento di allontanamento si articola in due fasi distinte: quella relativa al provvedimento espulsivo e quella relativa alla misura coercitiva.
Nel giudizio di convalida, infatti, l’interessato può esercitare il diritto di contraddire sull’alternativa tra partenza volontaria ed esecuzione coattiva dell’espulsione, in una sede anticipata rispetto al giudizio d’impugnazione del decreto espulsivo, come già affermato da Cass. n. 13240/2018 e Cass. n. 7128/2020, richiamate nel provvedimento.
Nella specie, però, correttamente rileva la Corte che lo straniero non era stato destinatario di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera, bensì di un obbligo di dimora, misurata alternativa al trattenimento, previa consegna del passaporto. Tale misura, essendo priva di carattere coercitivo, non può essere equiparata all’accompagnamento coattivo.
La doglianza è pertanto inammissibile, poiché relativa ad un provvedimento diverso da quello per il quale la legge prevede l’obbligo di informazione sul termine per la partenza volontaria, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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