Informativa protezione internazionale obbligatoria solo al primo ingresso (Cass. civ. Sez. 1 n. 8335 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di somministrare l’informativa sulla procedura di protezione internazionale, previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 8 della direttiva 2013/32/UE, sorge esclusivamente in favore dello straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare. L’informativa va assicurata all’atto del primo ingresso o, comunque, nel corso del primo contatto tra lo straniero e gli organi preposti ai controlli sul territorio. Il mancato adempimento dell’obbligo determina la nullità dei conseguenti provvedimenti di respingimento e trattenimento. La sanzione non opera, invece, nei confronti dello straniero già entrato regolarmente nel territorio nazionale, che non abbia mai manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, impugnava il decreto del Giudice di Pace di Torino che aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, emesso dal Questore in esito al decreto di espulsione adottato dal Prefetto. L’espulsione era stata disposta per la mancata presentazione della dichiarazione di presenza ex art. 1, comma 2, l. n. 68/2007.
Lo straniero deduceva la violazione degli obblighi informativi sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale, lamentando la mancata somministrazione dell’informativa in occasione del controllo all’ingresso e la mancata verifica dell’attuale volontà di presentare domanda di asilo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la lettura proposta dal ricorrente non è condivisibile né alla luce della lettera delle norme né della propria giurisprudenza. Il testo dell’art. 10-ter T.U.I. e dell’art. 8 della direttiva 2013/32/UE riferisce l’obbligo informativo a specifiche contingenze: il rintraccio dello straniero in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o l’arrivo a seguito di operazioni di salvataggio in mare.
In tali ipotesi il legislatore nazionale ha ritenuto in re ipsa sussistente la condizione dell’esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante di presentare domanda, imponendo l’informativa sempre e incondizionatamente al momento dell’accoglienza. Le stesse disposizioni specifiche del sistema normativo (art. 11, comma 6, d.lgs. n. 286/1998; art. 10-bis e 10 d.lgs. n. 25/2008; art. 3 d.lgs. n. 142/2015) confermano che l’informativa è dovuta all’atto del primo ingresso o del primo contatto con gli organi preposti ai controlli sul territorio.
Nel caso di specie lo stesso ricorrente aveva dichiarato, in sede di udienza di convalida, di essere entrato regolarmente a Bari con timbro apposto sul passaporto, di essersi recato in Germania e di essere rientrato in Italia senza mai richiedere la regolarizzazione né la protezione internazionale. Nessun obbligo aveva, quindi, l’autorità procedente di fornire l’informativa sulla procedura di protezione internazionale prima dell’adozione del provvedimento di espulsione.
Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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