La concessione per la riscossione legittima la concessionaria ad appellare la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 21987 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessionaria per la riscossione dei tributi locali che ha emesso gli atti impugnati e che è stata parte del giudizio di primo grado è legittimata a proporre appello avverso la sentenza a sé sfavorevole. La sua posizione di concessionario, estranea al merito del credito iscritto a ruolo, non esclude la legittimazione attiva, ma semmai attiene all’interesse a riproporre in sede di gravame le questioni di puro merito della pretesa. È pertanto inammissibile per difetto di legittimazione l’appello della concessionaria che abbia emesso gli atti e sia stata parte nel primo grado, ed è viziata la sentenza di appello che non ne riconosca l’interesse ad impugnare.
Il Fatto
Un contribuente proponeva opposizione avverso due ingiunzioni fiscali e un preavviso di fermo amministrativo, atti di riscossione emessi dalla società concessionaria del Comune e relativi alla TARSU per gli anni 2011 e 2012. La Commissione tributaria provinciale dichiarava cessata la materia del contendere sul preavviso di fermo e accoglieva il ricorso, annullando le ingiunzioni.
La società concessionaria proponeva appello. La Commissione tributaria regionale rilevava l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva della concessionaria, sul presupposto che le ingiunzioni annullate fossero riconducibili al Comune quale ente impositore. La società ricorreva allora per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul processo tributario e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per connessione. Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 50 e 52 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 323 c.p.c., oltre che degli artt. 100, 101 e 102 c.p.c., per avere la CTR negato la legittimazione attiva della concessionaria. Il secondo contesta la nullità della sentenza per vizio motivazionale, ai sensi degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione alla laconicità dell’affermazione sulla carenza di legittimazione.
I motivi sono fondati. La concessionaria per la riscossione del Comune, che aveva emesso gli atti impugnati ed era stata parte del giudizio di primo grado, era per ciò stesso legittimata ad appellare la sentenza a sé sfavorevole. La circostanza che fosse estranea alle questioni inerenti al merito del credito iscritto a ruolo non incide sulla legittimazione: semmai, osserva la Corte, la CTR avrebbe dovuto chiarire se la concessionaria fosse priva dell’interesse a sollevare e a riproporre in gravame questioni di puro merito della pretesa.
La Corte valorizza il contenuto della sentenza di primo grado, con cui la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso rilevando che le ingiunzioni erano viziate sotto diversi profili di legittimità, in particolare per l’irrituale notifica, poiché il concessionario aveva prodotto copie incomplete dei referti di notifica, parzialmente illeggibili e non direttamente riferibili agli atti impugnati. Da qui l’evidente interesse della concessionaria ad impugnare.
In conclusione la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché esamini nel merito l’appello della concessionaria e regoli le spese del grado di legittimità. La garanzia della difesa processuale impone che l’esame nel merito dell’appello venga effettuato, una volta riconosciuta la legittimazione dell’appellante.
Nota della Redazione
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