Improcedibile il ricorso privo della copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. II n. 25076 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso per cassazione che non sia accompagnato, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, dal deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando questa sia avvenuta. Il deposito è richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. e la relativa sanzione non è esclusa dall’attestazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta notificazione della sentenza. La procedibilità resta invece salva quando la copia notificata, non prodotta dal ricorrente, sia depositata da altra parte o sia comunque presente nel fascicolo di ufficio. Resta fermo che l’osservanza dell’onere di deposito non integra una violazione sproporzionata del diritto di accesso al giudice ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione.

Il Fatto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio hanno convenuto in giudizio i proprietari di una struttura alberghiera allocata in un immobile di interesse storico-artistico, affermando la demanialità dell’area fruita in concessione e lamentando la violazione delle distanze legali e di vedute da parte di un edificio ampliato nei primi anni Novanta.

Il Tribunale aveva accolto la domanda e riconosciuto l’indennizzo. La Corte d’Appello, pur confermando la demanialità dell’area e l’effettiva violazione delle norme sulle distanze, aveva negato il risarcimento per carenza di prova del danno. Le Amministrazioni hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che il danno dovesse ritenersi esistente in re ipsa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto di dover esaminare, in via assorbente rispetto a ogni altra questione, la procedibilità del ricorso. Le ricorrenti avevano attestato nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data 27.11.2019, ma nell’incarto processuale non è stata rinvenuta la relazione di notificazione della sentenza.

Il Collegio ha richiamato l’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., che impone il deposito della copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”, a pena di improcedibilità, e ha sottolineato come la formulazione della norma processuale sia chiara nel pretendere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso. Nel caso di specie, peraltro, nell’ultima pagina del ricorso si dichiarava di depositare la copia autentica della sentenza, che è cosa diversa dalla relazione di notificazione.

La Corte ha poi verificato che non ricorrono le condizioni della pronuncia delle Sezioni Unite n. 10648/2017, che afferma la procedibilità del ricorso quando la copia notificata, non prodotta dal ricorrente, sia depositata da altra parte o sia presente nel fascicolo di ufficio. Nemmeno soccorre il principio delle Sezioni Unite n. 8312/2019 sulle attestazioni di conformità, trattandosi di ipotesi diversa.

È stato inoltre escluso che operi l’esenzione dalle formalità di deposito nel caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve: nella specie l’intervallo era ben maggiore, essendo la sentenza pubblicata l’11.10.2019 e il ricorso notificato il 23.1.2020. La sanzione dell’improcedibilità è stata pertanto dichiarata inevitabile.

Infine, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’obbligo di depositare la relazione di notificazione entro venti giorni non costituisce un impedimento sproporzionato al diritto di accesso a un tribunale garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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