Omessa motivazione in appello sui capi assorbiti e ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 34310 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di mancanza di motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la sentenza di appello che non risponda allo specifico motivo con cui si richiedeva l’assoluzione dell’imputato da due distinte imputazioni, poiché l’omissione assume carattere decisivo rispetto all’affermazione di responsabilità. In tema di circostanze attenuanti generiche, esse non costituiscono oggetto di benevola concessione, ma il riconoscimento di situazioni non contemplate dall’art. 133 cod. pen. e connotate da particolare rilevanza. È inammissibile, in cassazione, la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena o a una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari aveva confermato la sentenza del G.U.P. del locale Tribunale, che aveva condannato due imputati per reati in materia di stupefacenti, ricettazione di armi clandestine e detenzione di armi. Avverso la decisione di secondo grado entrambi proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena e sugli aumenti per la continuazione. Il ricorrente assolto nel merito lamentava, in particolare, l’assenza di risposta al motivo di appello con cui aveva chiesto l’assoluzione da due capi di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente le due posizioni. Quanto al ricorrente la cui condanna era divenuta definitiva, rileva l’inammissibilità dei motivi. Le dichiarazioni rese in flagranza si limitavano ad ammettere la detenzione dello stupefacente, senza un contributo significativo alle indagini, e la modesta donazione a una ONLUS non è sintomo di resipiscenza. Richiama la giurisprudenza secondo cui le attenuanti generiche non sono oggetto di discrezionale concessione, ma riconoscimento di situazioni non previste dall’art. 133 cod. pen. (Sez. II n. 30228 del 2014).
Quanto al travisamento della prova per omissione, il Collegio ricorda che il vizio è configurabile solo quando manchi la valutazione di un elemento acquisito e potenzialmente decisivo (Sez. VI n. 8610 del 2020). La sentenza di merito non deve analizzare tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che dimostri come ogni elemento decisivo sia stato tenuto presente (Sez. IV n. 26660 del 2011; Sez. IV n. 1149 del 2006). Le doglianze sul memoriale si risolvono in una diversa lettura delle prove.
Anche il secondo motivo è inammissibile: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. II n. 17347 del 2021). La censura non individua una radicale carenza motivazionale, ma chiede una diversa ponderazione degli elementi valutati.
Quanto all’altro ricorrente, il primo motivo è fondato. Il vizio di mancanza di motivazione ricorre quando le argomentazioni a sostegno della responsabilità sono prive di completezza rispetto a specifiche doglianze formulate in appello e dotate di decisività (Sez. V n. 2916 del 2014). L’assenza di specifica valutazione dei motivi di appello e il riferimento esclusivo alla sentenza di primo grado integrano il vizio anche nel doppio conforme (Sez. V n. 52619 del 2016). La Corte territoriale, investita del motivo di assoluzione su due capi, non ha fornito alcuna risposta: l’omissione è decisiva perché concerneva direttamente l’affermazione di responsabilità.
La sentenza è pertanto annullata nei confronti di tale ricorrente limitatamente ai due reati, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Restano assorbiti i motivi sul trattamento sanzionatorio. Il ricorso dell’altro imputato è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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