Inammissibile il ricorso sottoscritto da difensore non cassazionista (Cass. pen. Sez. IV n. 40195 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non consente di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., anche quando sia stato convertito in tal mezzo l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte. Il vizio radicale dell’impugnazione non è sanabile né dall’iscrizione del difensore nell’albo speciale in un momento successivo, prima della decisione, né dal deposito di atto di nomina di un difensore cassazionista, né dalla presentazione di motivi nuovi.

Il Fatto

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma aveva condannato la ricorrente alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.400 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b) e 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sostituendo la pena con il lavoro di pubblica utilità e applicando la sospensione della patente di guida per un anno.

Avverso tale sentenza la condannata propose appello a mezzo dei difensori di fiducia, non iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. La Corte di appello di Bologna, rilevata l’inappellabilità della sentenza in quanto applicativa della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., dichiarò inammissibile l’appello e trasmise gli atti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza consolidata in tema di impugnazioni: quando un provvedimento sia impugnato con un mezzo diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità e la volontà di impugnare, trasmettendo poi gli atti al giudice competente, al quale è riservata in via esclusiva la valutazione dell’ammissibilità e della fondatezza.

Su questa base la Corte ha ritenuto corretta la condotta della Corte di appello di Bologna, che aveva qualificato l’atto come ricorso e trasmesso gli atti al giudice di legittimità, in considerazione della inappellabilità della sentenza di condanna applicativa della pena sostitutiva.

Qualificato l’atto di appello come ricorso per cassazione, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., infatti, l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è pertanto inammissibile.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell’albo speciale in un momento successivo, prima della decisione, ovvero anche se sia successivamente depositato atto di nomina di difensore cassazionista, non essendo consentite sanatorie di un vizio radicale del ricorso, ab origine inammissibile.

La Corte ha poi precisato che la sottoscrizione dei motivi da parte di difensore non iscritto nell’albo speciale determina l’inammissibilità del ricorso anche quando, come nel caso in esame, sia stato convertito in questo mezzo l’atto di appello erroneamente proposto. Il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che regolano i diversi tipi di impugnazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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