Omessa pronuncia sulle domande gradate e legittimazione del datore nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 14 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riliquidazione del trattamento pensionistico, il giudice d’appello può respingere le domande subordinate proposte dall’avente diritto quando esse presuppongano l’illegittimità del computo eseguito dall’ente previdenziale, già esclusa con motivazione piena e confermata in secondo grado. Il vizio di omessa motivazione non può ravvisarsi nell’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal primo giudice in senso difforme da quello auspicato dalla parte. Nel giudizio pensionistico è legittimato passivo anche l’ex datore di lavoro, ove le censure investano i dati stipendiali dallo stesso forniti. La condanna alle spese presuppone la coerenza con l’esito del giudizio e con l’impiego corretto delle norme del Codice della giustizia contabile.

Il Fatto

L’appellante, ex dipendente di una struttura sanitaria pubblica e iscritto a una cassa pensionistica, chiede la riliquidazione del trattamento in godimento, contestando la determinazione operata dall’ente previdenziale. In primo grado il giudice delle pensioni ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere sulla prima richiesta, respinto per il resto il ricorso, condannato in parte il ricorrente alle spese e posto a suo carico il costo della consulenza tecnica d’ufficio.

Il soccombente impugna la sentenza, deducendo la violazione di legge, l’omessa pronuncia sulle domande proposte in via gradata e l’insussistenza dei presupposti della condanna alle spese e della consulenza. Chiede inoltre la sospensione cautelare degli effetti della pronuncia. L’ente previdenziale e la struttura sanitaria chiedono il rigetto del gravame; la struttura eccepisce anche la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Sezione afferma la legittimazione passiva della struttura sanitaria appellata, poiché le censure dell’appellante investono anche i dati stipendiali forniti dall’ex datore di lavoro.

Sul merito, la Corte esclude i denunciati vizi di omissione della motivazione. Il primo giudice ha indicato la disciplina applicabile alla fattispecie quanto a retribuzione pensionabile, servizi valutabili e aliquote di rendimento, ripercorrendo i passaggi che conducono alla determinazione concreta del trattamento. Richiama, sul punto, i propri precedenti (n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019) e ribadisce che il vizio non può consistere nell’apprezzamento dei fatti e delle prove in senso non conforme alle attese della parte.

Il Collegio nega che occorresse soffermarsi sui motivi ostativi all’accoglimento delle domande subordinate, giacché tutte le opzioni interpretative prospettate presupponevano l’illegittimità del computo dell’INPS, circostanza radicalmente esclusa dalla sentenza impugnata. Il primo giudice ha riconosciuto la correttezza dell’operato dell’ente previdenziale, all’esito di una fase istruttoria in cui le parti si sono confrontate tecnico-giuridicamente su tutti i punti controversi, e il CTU ha confermato la correttezza della pensione come rideterminata.

Quanto alla tesi di un metodo di calcolo alternativo, più favorevole e ugualmente legittimo, la Sezione la respinge: una sola è l’opzione conforme alle norme di settore e aderente agli elementi di fatto del caso. I motivi sono quindi infondati e il gravame respinto.

Sul capo delle spese, la condanna dell’appellante al rimborso in favore delle parti appellate, con l’onere delle spese della consulenza, è coerente con l’esito del giudizio, in conformità agli artt. 31, commi 1 e 3, 97, comma 6, e 166 del Codice della giustizia contabile. Il gravame è respinto integralmente, con condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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