Incarico dirigente scolastico retroattivo e difetto di motivazione sulla sede (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 144 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità, il provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale scolastico adottato nel 2024 con decorrenza dal 1° settembre 2023 è illegittimo per la sua portata retroattiva, non coerente con la natura dell’atto, necessariamente proiettato per l’avvenire. La regola generale dell’irretroattività dell’azione amministrativa, espressione del principio di legalità e dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, ammette solo un numerus clausus di eccezioni: provvedimenti retroattivi per legge, per doverosa esecuzione di pronunce giurisdizionali o giustiziali, per natura, o unicamente in bonam partem. Il decreto è inoltre illegittimo per difetto di motivazione in ordine al percorso di individuazione della sede dell’incarico, non avendo l’amministrazione esplicitato nell’atto le ragioni per cui non ha tenuto in considerazione il pronunciamento giurisdizionale favorevole alla dirigente. I profili sono assorbenti e impongono la ricusazione del visto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria ha conferito a una dirigente scolastica l’incarico di titolarità presso un’istituzione scolastica di Foligno, a decorrere dal 1° settembre 2023 e fino al 31 agosto 2026. Il provvedimento, adottato il 23 agosto 2024 e acquisito al protocollo della Sezione il 27 agosto 2024, è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità.

La questione non è nuova: la Sezione aveva già ricusato il visto su due precedenti decreti relativi alla medesima dirigente, il primo per la mancata sottoscrizione del contratto individuale da parte dell’interessata. Nel caso ora esaminato il contratto risulta sottoscritto, ma con decorrenza retroattiva rispetto all’adozione dell’atto. La Ragioneria territoriale dello Stato aveva formulato osservazioni di carattere contabile, rilevando perplessità per la retrodatazione e per la contemporanea vigenza di altro contratto. L’amministrazione ha riscontrato i rilievi e la Sezione ha convocato il Collegio in adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal criterio della ragione più liquida e rileva che il decreto appare illegittimo già sotto il profilo della retroattività, poiché conferisce nel 2024 un incarico decorrente dal 1° settembre 2023. Richiama il consolidato orientamento della Corte secondo cui la retroattività del provvedimento d’incarico rispetto all’emanazione del decreto di conferimento non è coerente con la natura dell’atto, proiettato per l’avvenire, citando Sezione centrale controllo preventivo di legittimità n. SCCLEG/26/2010/PREV e Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 9/2006/P, richiamate da Sezione centrale n. SCCLEG/1/2016/PREV.

Il Collegio richiama quindi la più recente pronuncia della Sezione centrale, n. SCCLEG/3/2023/PREV, che ha enucleato un numerus clausus di eccezioni alla regola dell’irretroattività, fondata sull’art. 11 delle Preleggi: provvedimenti retroattivi per legge, retrodatabili per doverosa esecuzione di pronunce giurisdizionali o giustiziali, retroattivi per natura e retroattivi in bonam partem.

Nel caso di specie nessuna di tali ipotesi ricorre. Il contenzioso giudiziario non involge in via diretta l’incarico oggetto del conferimento e la lite tra amministrazione e dirigente risulta già definita con sentenza antecedente alla decorrenza individuata per l’incarico. La circostanza che la pronuncia non sia passata in giudicato non è dirimente, trattandosi di sentenza di secondo grado esecutiva, la cui esecuzione non risulta sospesa ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. La fattispecie non rientra dunque in alcuna delle classi di retroattività consentita.

La Sezione ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità nelle carenze motivazionali relative al percorso di individuazione della sede dell’incarico. L’amministrazione non ha chiarito nel corpo dell’atto le ragioni per cui non ha tenuto in debita considerazione il pronunciamento della Corte d’Appello, adducendo solo nel contraddittorio orale ragioni di ordine organizzativo e ambientale già censurate dal giudice del lavoro. Tali profili, assorbenti, impongono la ricusazione del visto e della conseguente registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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