Indennità per specifiche responsabilità e colpa grave del dirigente (Corte dei Conti Sez. I App. n. 171 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999 possono essere erogate solo in presenza di una contrattazione decentrata integrativa che ne individui i criteri di attribuzione e di ripartizione delle risorse. Il dirigente che, mediante atti formali, dia esecuzione alle disposizioni contrattuali e al sistema organizzativo dell’ente non risponde per colpa grave ove la valutazione degli obiettivi e delle performance sia demandata ad altri soggetti. La configurazione della colpa grave richiede una macroscopica negligenza, un’ingiustificabile imprudenza o un’inescusabile trascuratezza dei propri doveri.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto conveniva in giudizio il comandante del Corpo di Polizia locale e la responsabile del Settore risorse umane di una Federazione di Comuni, per sentirli condannare, a titolo di colpa grave, al risarcimento del danno complessivo di euro 34.726,76.

Si contestava di aver disposto e consentito, per il periodo maggio-dicembre 2017, la liquidazione dell’indennità per specifiche responsabilità a quasi tutto il personale della Polizia locale non titolare di posizione organizzativa. La Sezione territoriale rigettava la domanda con sentenza n. 7/2023. Proponeva appello il Procuratore regionale, deducendo errore nei presupposti, travisamento degli istituti contrattuali e motivazione contraddittoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per asserita difformità rispetto all’invito a dedurre. Ricorda che l’art. 87 c.g.c. sanziona la nullità solo in mancanza di corrispondenza tra gli elementi essenziali del fatto esposti nell’invito e le ragioni della domanda, tenuto conto delle controdeduzioni. Non occorre totale coincidenza tra i due atti, purché in entrambi si rinvenga l’individuazione dei fatti assunti come lesivi e la richiesta risarcitoria. L’eccezione è infondata.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina contrattuale. L’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1° aprile 1999 è stato modificato dall’art. 36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, poi dall’art. 7 del CCNL del 9.5.2006, dall’art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL del 21.5.2018 e infine dall’art. 84 del CCNL del 16.11.2022. Tutte le discipline assegnano un ruolo preminente alla contrattazione integrativa decentrata, sia per l’individuazione delle attribuzioni sia per la quantificazione delle indennità.

La Corte richiama la recente Corte Cass. ord. n. 7419/2025, secondo cui le indennità in questione non possono essere erogate in assenza della contrattazione decentrata, che ne costituisce passaggio necessario indicando criteri, fattispecie e procedure.

Dalla documentazione emerge che i compiti di specifica responsabilità erano assegnati con provvedimenti formali del 2013, che definivano per ciascun agente le responsabilità e l’indennità, con revoca in caso di punteggio inferiore a 0,60 o inosservanza del piano formativo. Tale previsione risulta conforme all’art. 16 del contratto decentrato integrativo per il triennio 2013-2015. La valutazione delle performance era demandata ad altri soggetti, mentre gli obiettivi erano affidati alle posizioni organizzative competenti.

Il Collegio applica il giudizio prognostico ex ante e non ravvisa, a carico degli appellati, alcuna macroscopica negligenza o inescusabile trascuratezza. Anche la comunicazione del 30 aprile 2020 non assume carattere dirimente, poiché da essa emerge che almeno un dipendente non aveva ricevuto l’indennità. L’appello è rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese in euro 2.000,00 per ciascuna parte appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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