Responsabilità erariale per certificati bianchi indebitamente incamerati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 84 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del beneficiario di un contributo pubblico e delle persone fisiche che lo hanno rappresentato o amministrato, di diritto e di fatto, quando il contributo sia funzionale alla realizzazione di un progetto e la sua erogazione sia legata all’effettività di tale realizzazione. In tale ipotesi si configura un rapporto di servizio funzionale tra l’amministrazione erogatrice e il privato, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione contabile. Il termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento decorre, in caso di occultamento doloso, dal momento in cui il soggetto danneggiato consegue la piena conoscenza del danno, individuabile nella definitiva contestazione della decadenza dal beneficio. Gli atti interruttivi compiuti dal creditore contro uno dei debitori in solido sono efficaci nei confronti degli altri debitori solidali, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, cod. civ..

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il legale rappresentante e amministratore di diritto di una società a responsabilità limitata semplificata, fallita, e un professionista indicato come suo amministratore di fatto. La pretesa nasce dal rilascio alla società di 854 titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) a fronte di 28 progetti di efficienza energetica, annullati in autotutela dal Gestore dei Servizi Energetici con provvedimento del 23 agosto 2017, per l’omessa presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica.

Il GSE aveva chiesto la restituzione dei titoli o il controvalore di euro 169.129,38, ottenendo un decreto ingiuntivo e insinuandosi poi nel fallimento, chiuso senza riparto. La Procura ha contestato un contegno doloso e ha proposto riparto del carico risarcitorio al 50 per cento tra i due convenuti. Il GSE è intervenuto adesivamente. L’amministratore di fatto ha eccepito la prescrizione, la violazione dell’art. 67, comma 7, c.g.c. e, nel merito, l’insussistenza degli elementi dell’illecito. L’amministratore di diritto non si è costituito.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’amministratore di diritto, rilevata la ritualità della notifica presso il domicilio del difensore. Ha poi respinto l’eccezione di prescrizione. Poiché la condotta contestata integra un occultamento doloso del danno, il dies a quo è stato fissato al provvedimento di decadenza del 23 agosto 2017. Da tale momento il termine è stato interrotto da più atti del creditore: la richiesta di restituzione, il ricorso monitorio, l’atto di precetto e l’insinuazione al passivo.

Ha quindi affermato che, trattandosi di responsabilità solidale, l’atto interruttivo compiuto contro un debitore in solido giova agli altri in forza dell’art. 1310 cod. civ., con conseguente tempestività dell’azione erariale. Infondata è stata giudicata anche l’eccezione di violazione dell’art. 67, comma 7, c.g.c.: i documenti acquisiti dopo l’invito a dedurre provenivano da richieste istruttorie anteriori e costituivano mere specificazioni di elementi già introdotti, senza lesione del contraddittorio.

Nel merito la Corte ha riconosciuto il rapporto di servizio e la giurisdizione contabile, richiamando la giurisprudenza contabile e le Sezioni Unite n. 18991/2017: il beneficiario è compartecipe dell’attività del soggetto pubblico erogatore, e la giurisdizione si estende agli amministratori di diritto e di fatto che abbiano inciso sul programma pubblico. Ha ritenuto certa e incontestata la non spettanza del contributo, stante l’annullamento non contestato e la mancata prova della destinazione del beneficio alle finalità pubbliche.

Quanto all’amministratore di diritto, la tesi del mero prestanome è stata respinta: egli era socio unico e amministratore fin dalla costituzione, ha sottoscritto le richieste e le dichiarazioni sostitutive, ha ceduto i titoli e operato sul conto societario. La Corte ha precisato che il prestanome è consapevole dei caratteri dell’attività e che l’accettazione della carica integra quantomeno il dolo eventuale. Per l’amministratore di fatto, la qualifica è stata desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, secondo i criteri delle Cass. civ. Sez. III n. 14762/2019 e n. 25126/2024: la detenzione delle scritture contabili del 2016-2017, le incongruenze sul passaggio di consegne e la sostituzione dell’amministratore hanno integrato la prova dell’inserimento organico nella gestione.

Accertata la distrazione dai fini pubblici, la Corte ha liquidato il danno in euro 169.129,38, a carico dei convenuti in solido per il carattere doloso della condotta, con rivalutazione e interessi. Proprio il dolo ha escluso l’invocato potere riduttivo dell’addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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