Omessa pronuncia sui motivi di appello: cassazione con rinvio per vizio ex art. 112 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 21387 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, ritualmente e inequivocabilmente formulata, e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini, con indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza in cui erano state proposte. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito. La decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte non ne comporta il rigetto o la non esaminabilità in assenza di una specifica argomentazione, né può ritenersi che la decisione che non faccia alcun riferimento, neppure implicito, alle questioni dedotte comporti necessariamente la reiezione delle relative doglianze.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione, su incarico del gestore del servizio ambientale, per la riscossione di somme a titolo di TIA 1 e TIA 2 per il Comune, relative ad alcune annualità. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto del consolidamento della pretesa impositiva per mancata impugnazione delle fatture. La Commissione Tributaria Regionale, adita in appello, escludeva il consolidamento ma rigettava il gravame nel merito, ritenendo legittime le delibere tariffarie e l’affidamento del servizio di riscossione.
La società proponeva ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, deducendo – tra gli altri – la nullità della sentenza per omessa pronuncia su una serie di motivi di appello analiticamente indicati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, declinato come vizio di omessa pronuncia, dichiarando assorbiti i restanti motivi, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.
Il Collegio ha innanzitutto verificato la rituale deduzione del vizio, richiamando il principio per cui l’omessa pronuncia postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e che l’istanza sia puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva indicato puntualmente le pagine dell’atto di appello relative a ciascun motivo di doglianza, adempiendo agli oneri di specificità richiesti.
La Corte ha poi chiarito la distinzione tra questioni di merito ed eccezioni pregiudiziali di rito: il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per la mancata decisione su questioni di merito. I motivi di appello non esaminati dalla CTR attenevano a questioni di merito, concernenti vizi dell’affidamento, della disciplina dell’in house providing, di incompetenza e di quantificazione della tariffa e dell’area tassabile, costituendo censure sia in diritto sia in fatto.
La CTR aveva omesso di pronunciarsi su tali profili, con totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto. La Corte ha escluso che la decisione adottata, priva di alcun riferimento anche implicito alle questioni dedotte, potesse equivalere a un rigetto implicito delle doglianze, difettando una motivazione specifica. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio per la decisione sui motivi di appello pretermessi.
Nota della Redazione
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