Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti: prova indiziaria e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 6560 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere l’onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, senza che sia sufficiente l’esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento. La motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si allega che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento; il mancato esame di un documento è denunciabile solo quando offra la prova di circostanze tali da invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Perugia accoglieva il ricorso proposto dal capofila di un’A.T.I. e da una società semplice avverso gli avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni di imposta 2011 e 2012, emessi in relazione a fatture ritenute riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La società fornitrice, incaricata della realizzazione di un portale internet per la promozione di prodotti vinicoli, era stata considerata una “cartiera” e dichiarata fallita.

La Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo gli elementi presuntivi indicati dall’Amministrazione gravi, precisi e concordanti. Le contribuenti impugnavano la sentenza con ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione con altro procedimento e ha dichiarato inammissibili i documenti prodotti in allegato alla nota depositata, in applicazione dell’art. 372 cod. proc. civ., non essendo stati prodotti nei precedenti gradi e non rientrando nelle eccezioni ivi previste. Ha altresì escluso l’ammissibilità delle sentenze penali prodotte, difettando l’attestazione di irrevocabilità e non ricorrendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la dedotta violazione degli artt. 115 e 324 cod. proc. civ., rilevando che l’Agenzia aveva tempestivamente contestato la congruità dei costi del portale sia in primo grado sia in appello. I motivi concernenti la motivazione apparente e la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. sono stati esaminati congiuntamente e rigettati: la sentenza impugnata, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, spiega per ogni profilo le ragioni della ritenuta inesistenza delle prestazioni, superando il “minimo costituzionale”. Quanto alla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità, richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020: il mancato esame di un documento è censurabile solo se determina l’omissione motivazionale su un punto decisivo, offrendo la prova di circostanze che invalidano con certezza le altre risultanze istruttorie.

Il quinto e il sesto motivo, relativi alla violazione dell’art. 2729 cod. civ. e al principio di inferenza probabilistica, sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito. La Corte ha ricordato che, una volta assolta dall’Amministrazione la prova indiziaria dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne l’effettiva esistenza, non essendo sufficienti la fattura o la regolarità contabile. Gli elementi presuntivi individuati dai giudici di appello — natura di “cartiera” della fornitrice, sproporzione del prezzo, finanziamenti soci infruttiferi — integrano un quadro presuntivo non efficacemente contrastato dalla parte contribuente.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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