Omessa pronuncia sui motivi di appello e specificità dell’impugnazione tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 24308 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la specificità dei motivi di appello, richiesta dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, va desunta dal complesso dell’atto e non dalla sola enunciazione formale dei singoli profili. La sanzione di inammissibilità prevista da tale disposizione è di stretta interpretazione, perché eccezionale e limitativa dell’accesso alla giustizia. Ogni volta che l’atto esprima comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado, il giudice d’appello deve esaminare il merito dell’impugnazione. Il giudice che ometta ogni pronuncia sui motivi di gravame, confermando la decisione di primo grado, viola l’art. 112 cod. proc. civ. e la sentenza deve essere cassata con rinvio.

Il Fatto

La società contribuente ottenne ragione in primo grado nel giudizio promosso dall’Agenzia delle entrate in materia di imposta sull’enunciazione di una fideiussione e sulla qualificazione degli interessi. La Commissione tributaria regionale rigettò l’appello dell’Agenzia, confermando l’illegittimità dell’avviso e riconoscendo il diritto della banca a ottenere il rimborso dell’imposta pagata.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La società contribuente ha resistito con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. La questione centrale attiene all’omessa pronuncia del giudice d’appello sui motivi di gravame ritualmente proposti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe logicamente il secondo. L’Agenzia ha denunciato violazione di legge, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l’omessa pronuncia sui motivi di appello. Nel gravame erano stati prospettati profili relativi sia alla tassazione dell’atto enunciato, sia alla qualificazione degli interessi come moratori e non corrispettivi.

La Corte ricorda che la specificità dei motivi di appello in materia tributaria va valutata in modo sostanziale. Il collegio richiama il principio secondo cui la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia.

Ne deriva che, ove nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, deve essere consentita l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. La volontà di impugnazione, nella specie, era inequivoca e la Commissione tributaria regionale ha omesso ogni pronuncia sui motivi di gravame.

Non può ravvisarsi, come sostiene la controricorrente, una pronuncia implicita. Le prospettazioni dell’appello erano pregiudiziali rispetto a qualsiasi altra statuizione, sicché il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminarle tenendo conto dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia. La Commissione, invece, si è limitata a confermare l’illegittimità dell’avviso e il diritto della banca al rimborso dell’imposta versata, senza alcuna disamina sulla natura e sulla rilevanza impositiva del rapporto contrattuale di debito, della relativa fideiussione e degli interessi riconosciuti in ingiunzione.

La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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