Debiti tributari della società estinta e trasferimento ai soci (Cass. civ. Sez. 5 n. 3436 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che rispondono dei debiti sociali, anche tributari, illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico cui erano soggetti pendente societate. La disciplina dell’art. 2495 cod. civ., ancorché dettata per le società di capitali, contiene una regola generale applicabile anche alle società di persone. Ne consegue che l’avviso di accertamento intestato alla società estinta è validamente notificato ad uno dei soci, in applicazione analogica dell’art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, nonché efficace l’accertamento dei redditi di partecipazione imputati per trasparenza, a prescindere dall’infruttuosità della notifica dell’atto impositivo alla società. È altresì nulla per motivazione apparente la sentenza che, senza esplicitare il percorso argomentativo, riconosca la deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice, per l’anno di imposta 2007, disconoscendo la deduzione di costi e la detrazione IVA relative a fatture per operazioni inesistenti, unitamente ad un avviso di accertamento del maggior reddito di partecipazione del socio accomandatario e ad una cartella esattoriale. Tutti gli atti erano stati emessi e notificati nel 2011, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta nel gennaio 2007.
La Commissione tributaria provinciale, integrato il contraddittorio nei confronti degli altri soci, accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello dell’Ufficio, confermava l’annullamento degli atti, ritenendo che la società estinta non potesse essere destinataria dell’accertamento e che i soci potessero essere chiamati a rispondere solo nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la sorte dell’avviso di accertamento intestato alla società estinta e notificato ai soci, e li ritiene fondati. Richiamando la giurisprudenza consolidata a partire dalle Sezioni Unite n. 6070 del 2013, la Corte afferma che l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione, determina un fenomeno di tipo successorio: i debiti dell’ente, inclusi quelli tributari, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in liquidazione.
Sulla base di tale principio, la Corte precisa che l’atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l’estinzione, ad uno dei soci, in applicazione analogica della disciplina prevista per gli eredi del contribuente defunto. Inoltre, l’accertamento relativo ai redditi di partecipazione imputati al socio è valido ed efficace a prescindere dall’infruttuosità della notifica alla società estinta, non essendo affetto da nullità derivata.
La Corte censura la sentenza impugnata per non essersi attenuta a questi principi, avendo ritenuto che la società non potesse essere destinataria dell’avviso e che i soci rispondessero solo nei limiti della liquidazione, ancorché si trattasse di soci di una società di persone, caratterizzata dalla responsabilità illimitata del socio accomandatario.
La Corte accoglie anche il terzo motivo, relativo alla nullità della sentenza per apparenza della motivazione sulla deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti. La motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, non spiegando il nesso tra la deducibilità dei costi e fatture emesse da un soggetto diverso da quello che ha eseguito le prestazioni, né indicando i documenti cui attribuire rilevanza probatoria. L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto.
Nota della Redazione
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