Omessa pronuncia sul motivo di appello e sanzioni per apparecchi da gioco (Cass. civ. Sez. II n. 17864 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che omette di pronunciarsi su un motivo ritualmente proposto, con cui si deduce l’inapplicabilità della sanzione per difetto di autorizzazione a un fatto già sanzionato come installazione di apparecchio difforme dalle caratteristiche previste dall’art. 110, commi 6 e 7, t.u.l.p.s., incorre in omessa pronuncia ed è cassato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. Non è invece censurabile in sede di legittimità il profilo, accertato in fatto dai giudici di merito con motivazione esente da vizi, relativo alla destinazione al gioco degli apparecchi, la cui finalità sociale e terapeutica risulti solo affermata e volta a eludere i controlli. La qualificazione dello scopo degli apparecchi ai sensi dell’art. 110, comma 7, lett. c-ter, t.u.l.p.s. presuppone un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il Fatto

I ricorrenti propongono opposizione dinanzi al Tribunale di Torino avverso un’ordinanza ingiunzione emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con cui si contestavano l’installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alle prescrizioni dell’art. 110, commi 6 e 7, t.u.l.p.s. e il difetto di autorizzazione. L’opposizione è rigettata in primo grado e la sentenza è confermata dalla Corte di appello di Torino.

Le parti private ricorrono in cassazione con due motivi. L’Agenzia resistente deposita solo un atto di costituzione. La vicenda approda in legittimità per la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e per la contestata qualificazione degli apparecchi ai fini sanzionatori.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia che la Corte di appello non si sia pronunciata sul profilo di illegittimità relativo all’inapplicabilità della sanzione per difetto di autorizzazione a un fatto già sanzionato come installazione di apparecchio difforme. La Corte di merito, nella sentenza impugnata, aveva affermato che nessuna questione si poneva sull’esistenza dell’illecito e sulla relativa sanzione, individuando il contrasto solo nell’altra violazione contestata.

La Cassazione rileva che dagli atti, esaminabili in considerazione del vizio denunciato, risulta invece che il profilo di illegittimità era stato fatto valere sia in primo grado sia come motivo di appello. Ne consegue l’omissione di pronuncia sul motivo di appello relativo alla domanda di annullamento sotto quel profilo, con conseguente cassazione della sentenza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.

Il secondo motivo contesta invece il discrimine tra la sanzione di cui all’art. 110, comma 9, lett. c), t.u.l.p.s. e quella di cui all’art. 110, comma 9, lett. f-quater), t.u.l.p.s., lamentando la mancata considerazione dell’art. 110, comma 7, lett. c-ter), t.u.l.p.s. nella versione vigente al tempo dei fatti. I ricorrenti sostengono che gli apparecchi, essendo elettromeccanici e con accesso regolato senza introduzione di denaro, integrino la fattispecie del gioco lecito.

La Corte giudica il motivo infondato. La censura presuppone la possibilità di rimettere in discussione in sede di legittimità un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito con motivazione esente da censure. Il giudice di appello ha ritenuto che la destinazione al gioco fosse mascherata da finalità sociali e terapeutiche, in realtà solo affermate e volte a eludere i controlli. Tale valutazione analitica, riassunta nella motivazione, esclude che possa valutarsi giuridicamente la presenza di uno scopo lecito ai sensi della disposizione richiamata.

In conclusione, il primo motivo è accolto, il secondo rigettato. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *