Prova testimoniale non ammessa e onere probatorio del compratore (Cass. civ. Sez. II n. 26265 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che rigetta la domanda per mancato assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’attore, dopo aver respinto istanze istruttorie non inammissibili specificamente rivolte a dimostrare i fatti costitutivi, incorre in motivazione contraddittoria e viola il “minimo costituzionale” di cui all’art. 24 Cost. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in vizio della sentenza ogni volta che il giudice trae conseguenze dalla inosservanza dell’art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo. L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova è denunciabile per cassazione quando la prova non ammessa sia idonea a invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione. Il tardivo deposito del controricorso ne comporta l’improcedibilità, con impossibilità di tener conto del controricorso e della memoria ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c.
Il Fatto
Un’imprenditrice agricola, proprietaria di un fondo rustico con due pereti di diversa cultivar, acquistava un fitoregolatore di crescita a base di acido gibberellico per trattare i frutteti. Utilizzato il prodotto, la produzione dell’annata risultava inferiore di circa due terzi rispetto alla media, con un mancato guadagno quantificato. Un’analisi di laboratorio su un campione evidenziava una percentuale di principio attivo pari allo 0,01 ppm, inferiore a quella dichiarata dal produttore.
La compratrice agiva quindi in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava, escludendo la prova dei vizi qualitativi e del nesso di causalità tra l’uso del prodotto e il calo produttivo, nonché la riconducibilità del campione analizzato a quello effettivamente acquistato. Proponeva ricorso per cassazione; resisteva la ditta venditrice con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di improcedibilità del controricorso. L’art. 370 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 122 del 2022, impone alla parte contro cui è diretto il ricorso di contraddire con controriscorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione; in mancanza non può presentare memorie, ma solo partecipare alla discussione orale. Il deposito è risultato tardivo e tale tardività comporta l’improcedibilità del controricorso e l’inutilizzabilità della memoria difensiva.
Nel merito la ricorrente censura la decisione per mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti. La Corte ribadisce che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova è deducibile per cassazione solo ove abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo e la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze capaci di invalidare, con giudizio di certezza, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie.
Tale principio trova applicazione nella fattispecie. La ricorrente aveva formulato capitoli di prova specifici per dimostrare che il prodotto analizzato era quello acquistato dalla ditta, aveva depositato una relazione agro-economica asseverata sulle cause e sulla quantificazione del danno e aveva richiesto la consulenza tecnica per chiarire il calo di produzione e il nesso causale con l’uso del fitoregolatore.
Il giudice di merito, con motivazione contraddittoria, ha da un lato imputato alla ricorrente il mancato assolvimento dell’onere probatorio e l’assenza di prova sulla corrispondenza del campione al prodotto acquistato, dall’altro le ha negato i mezzi per assolverlo, non ammettendo i capitoli di prova vertenti proprio su tale aspetto. Analogamente ha escluso il nesso causale pur in presenza di una produzione ridotta e di un prodotto con principio attivo inferiore al necessario, senza ammettere la consulenza tecnica.
La Corte richiama il principio per cui la mancata ammissione di un mezzo istruttorio vizia la sentenza se il giudice trae conseguenze dalla inosservanza dell’art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo. La motivazione è affetta da contraddittorietà insanabile e viola il “minimo costituzionale”: la domanda è stata rigettata come non provata dopo che era stata respinta una richiesta di prova non inammissibile. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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