Inammissibile il motivo di omessa pronuncia se la censura non è autosufficiente (Cass. civ. Sez. III n. 16000 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso nei loro esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto in cui furono proposte. Il vizio non è rilevabile d’ufficio, poiché la Corte, quale giudice del fatto processuale, può esaminare gli atti solo se il ricorrente ha ottemperato all’onere di autosufficienza. La censura che si limiti a riprodurre un frammento dell’atto di appello, privo di riferimento alla decisione di primo grado, non integra un motivo specifico e va dichiarata inammissibile.

Il Fatto

Un privato proponeva domanda davanti al Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria di non opponibilità di un contratto preliminare stipulato tra una fondazione e il conduttore di un immobile, oltre all’accertamento dell’avvenuta accettazione della propria proposta di acquisto e alla condanna della fondazione a vendere ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. Deduceva di aver formulato una proposta, accettata dalla fondazione, che poi aveva invece concluso il preliminare con il conduttore, già destinatario di una prelazione volontaria.

Il Tribunale rigettava le domande e condannava l’attore al risarcimento in favore della fondazione e del conduttore. La Corte d’Appello di Roma rigettava integralmente il gravame. Il soccombente proponeva allora ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il secondo, in via subordinata, per violazione delle norme sul risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva anzitutto un difetto di qualificazione: la censura è prospettata sia come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sia come violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ma l’illustrazione è riconducibile solo alla prima, perché ciò che si lamenta è la mancata pronuncia su una parte del motivo di appello.

Il passo dell’atto di appello riportato nel ricorso non integra una censura autonoma e individuabile. L’incipit inizia con un “inoltre”, che presuppone la conoscenza di quanto argomentato prima e non trascritto, così da non consentire di percepire il passaggio come autonoma doglianza. Inoltre, manca qualsiasi riferimento alla decisione di primo grado, in contrasto con l’art. 342 cod. proc. civ. e con il principio di specificità del motivo di appello.

La Corte richiama l’art. 360-bis, n. 2, cod. proc. civ. e l’onere di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sottolineando che l’allegazione avrebbe dovuto essere particolarmente accurata, non essendovi traccia dell’ipotetica censura nella motivazione impugnata. La Corte non può assumere i panni del ricorrente per individuare l’oggetto della pretesa omissione.

Sul punto vengono richiamati i precedenti Cass. n. 28072 del 2021 e Cass. n. 16899 del 2023, secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è rilevabile d’ufficio e il ricorrente deve indicare compiutamente gli atti, non essendo la Corte legittimata a un’autonoma ricerca. Il secondo motivo, dedotto in via subordinata e fondato sullo stesso presupposto, risente delle medesime ragioni di inammissibilità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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