Danno non patrimoniale da lesione di diritti inviolabili: mai in re ipsa (Cass. civ. Sez. III n. 16002 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La lesione di un diritto inviolabile della persona, quand’anche integrata da una condotta penalmente illecita, non determina di per sé un danno non patrimoniale risarcibile. Il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa: la sua struttura impone di distinguere tra il danno-evento, che coincide con la lesione dell’interesse tutelato, e il danno-conseguenza, che ne costituisce l’effetto pregiudizievole e va allegato e provato, anche in via presuntiva, con riguardo alla sofferenza interiore o al pregiudizio dinamico-relazionale. La sentenza penale di condanna generica al risarcimento accerta la sola causalità materiale, non anche la causalità giuridica che lega l’evento di danno alle conseguenze risarcibili.
Il Fatto
La ricorrente, agendo quale erede del padre, conveniva davanti al Tribunale di Forlì il magistrato già giudice dell’esecuzione, i soci delle società offerenti e aggiudicataria, i commercialisti che ne avevano curato la costituzione e altri soggetti, chiedendone la condanna al risarcimento del danno iure hereditario subito dal dante causa per la vendita all’asta del Palazzo Ruspoli di Firenze, avvenuta a un prezzo asseritamente iniquo in forza di un accordo corruttivo e di turbativa d’asta.
Circoscritto il petitum al solo danno non patrimoniale, con rinuncia alla pretesa patrimoniale, il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bologna confermava il rigetto, rilevando che il pregiudizio morale asserito era prospettato quale effetto non patrimoniale di una lesione patrimoniale mai provata e che mancava del tutto la dimostrazione delle conseguenze dannose. La ricorrente impugna la sentenza con undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per mancanza di procura speciale. Il motivo è disatteso: secondo le Sezioni Unite n. 36057 del 2022 e n. 2075 del 2024, il requisito della specialità è integrato dalla collocazione topografica della procura su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso, a prescindere dal contenuto e dall’assenza di data.
Nel merito, i primi due motivi sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Il vizio di motivazione non ricorre: la sentenza impugnata presenta un corredo argomentativo chiaro e coerente, ben al di sopra del minimo costituzionale di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, n. 4, cod. proc. civ., secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014.
Il cuore del principio riguarda la pretesa risarcibilità automatica del danno da lesione di diritti fondamentali. La Corte ribadisce la distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza: l’obbligazione risarcitoria sorge solo se, oltre all’evento lesivo, si verifichino conseguenze pregiudizievoli eziologicamente collegate, in coerenza con la funzione compensativa della responsabilità civile e con il principio del danno effettivo.
Tale struttura non muta per il danno non patrimoniale. Anche quando si invochi la lesione di diritti inviolabili, non basta l’accertamento dell’evento lesivo: occorre la prova della conseguenza risarcibile, che non può mai ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere allegata e provata, anche presuntivamente, nella sofferenza morale o nel pregiudizio dinamico-relazionale.
Quanto ai motivi sul giudicato penale e sull’inferenza probatoria degli atti del processo penale, questi sono inammissibili perché non si confrontano con la ratio decidendi, fondata non già sull’inutilizzabilità di quelle prove, ma sulla mancata dimostrazione del danno. La condanna generica al risarcimento, per costante orientamento, contiene il solo accertamento della causalità materiale, non della causalità giuridica. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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