Incorporazione della banca partecipata e responsabilità per le passività della ceduta (Cass. civ. Sez. I n. 24230 del 30.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il subentro dell’incorporante nel rapporto giuridico facente capo a una banca partecipata non può essere ricondotto alla cessione d’azienda delle banche in liquidazione coatta amministrativa, né alle previsioni del D.L. n. 99/2017. Le inclusioni e le esclusioni di attività e passività contenute nel contratto di cessione non sono opponibili alla società di capitali partecipata, che, non sottoscrivendo quel contratto e non essendo assoggettata alla liquidazione coatta, resta titolare di diritti e obblighi iure proprio fino alla propria incorporazione. La responsabilità dell’incorporante per le passività della partecipata, ivi compreso l’obbligo di restituzione della somma incassata per effetto del contratto di cessione del credito dichiarato inefficace, deriva in via esclusiva dalla fusione per incorporazione, che comporta l’assunzione ipso iure di tutte le posizioni passive della società incorporata. È inammissibile, per difetto di confronto con la ratio decidendi, il motivo che censuri l’applicazione del decreto legge e dei criteri ermeneutici contrattuali senza aggredire l’argomentazione fondata sulla sola incorporazione.
Il Fatto
La curatela di un fallimento ha convenuto in giudizio una banca per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2, legge fallimentare, di un contratto di cessione di credito stipulato dalla fallita e, in via gradata, la revoca ai sensi del secondo comma. In corso di causa la banca convenuta è stata incorporata per fusione in altro istituto, che si è costituito in giudizio.
Il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando inefficace la cessione e condannando l’incorporante alla restituzione della somma incassata. La Corte d’Appello di Bari ha rigettato il gravame, escludendo che il subentro potesse fondarsi sulla cessione d’azienda delle banche in liquidazione coatta e riconducendolo alla sola incorporazione della partecipata. Contro la sentenza l’istituto incorporante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi — nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia su ragione di appello — sono esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni. La Corte li ritiene affetti da concorrenti profili di infondatezza e inammissibilità.
È anzitutto palesemente infondata la censura di motivazione apparente. La sentenza impugnata espone con chiarezza l’iter logico e le ragioni del subentro: non afferma affatto che la cessione del rapporto a favore dell’incorporante sia avvenuta in virtù del D.L. n. 99/2017 e del contratto di cessione, ma riconduce il trasferimento ad altri titoli.
Il giudice d’appello ha ritenuto che il soggetto economico-giuridico della banca partecipata non possa considerarsi vincolato da un contratto di cessione che la stessa non ha mai sottoscritto, a differenza delle due banche cedenti in liquidazione coatta. Le inclusioni ed esclusioni di attività e passività non sono opponibili a una società di capitali che, dopo la cessione di azienda, è rimasta titolare di diritti e obblighi iure proprio fino alla propria incorporazione. La procedura di liquidazione coatta non era stata estesa alla partecipata, né il contratto di cessione poteva trasferire implicitamente singole attività o passività di quest’ultima. Il giudice ha inoltre osservato che le banche in liquidazione non avevano diritti sul patrimonio della partecipata, schermato dalla partecipazione, per di più non totalitaria.
La Corte sottolinea che la ricorrente non si è confrontata con questa ratio: ha lamentato la violazione delle norme del decreto e dei criteri di interpretazione contrattuale senza cogliere né aggredire il fondamento della decisione, che considera il decreto, la cessione e il successivo accordo ricognitivo completamente estranei al rapporto controverso. Anche il richiamo al contratto di ritrasferimento è privo di pertinenza, non essendo stata spiegata, alla luce della ratio, la riconducibilità a monte del rapporto alla incorporante.
In definitiva, il subentro è ricondotto in via esclusiva all’incorporazione intervenuta nell’anno 2019, con assunzione di tutte le passività della società incorporata. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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