Omessa pronuncia esclusa dal rigetto implicito delle eccezioni di inammissibilità dell’appello (Cass. civ. Sez. II n. 20051 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento nel merito dell’appello implica, sia pure implicitamente, il rigetto delle eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione proposte dalla parte appellata: non sussiste pertanto il vizio di omessa pronuncia, non essendo configurabile l’art. 112 c.p.c. quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto. La scelta del giudice d’appello di definire il giudizio esaminando il merito non è proceduralmente viziata per non aver affermato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 348-ter, primo comma, c.p.c., restando la questione assorbita dalla sentenza che definisce l’appello, impugnabile solo per vizi propri. Inoltre, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può fondarsi su una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, essendo il prudente apprezzamento della prova insindacabile in sede di legittimità, salvo i limiti rigorosi del sindacato sui vizi di motivazione.
Il Fatto
Una società fornitrice di materiali edili conveniva in giudizio il committente davanti al Tribunale di Cassino per ottenere il pagamento del corrispettivo di forniture consegnate presso un cantiere. Il convenuto eccepiva di non aver mai ordinato i materiali, di aver acquistato solo parte della merce pagandola anticipatamente e di aver affidato i lavori a una diversa impresa. Assunta la prova orale, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento.
Il convenuto proponeva appello. La Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, riformava integralmente la decisione e rigettava la domanda della società, condannandola alle spese di entrambi i gradi. La società ricorreva allora per cassazione con tre motivi, incentrati sull’omessa pronuncia relativa alle eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello, sul travisamento della prova e sulla liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulle due eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello, sollevate per violazione dell’art. 342 c.p.c. e, in subordine, dell’art. 348-bis c.p.c. Il motivo è infondato: la Corte rileva che l’accoglimento nel merito del gravame ha implicato, sia pure implicitamente, il rigetto di quelle eccezioni.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre, difatti, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo: ciò accade quando il giudice valuta nel merito i motivi di gravame rispetto alla censura di inammissibilità per carenza di specificità o per improbabilità dell’accoglimento, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. III n. 2151 del 2021, Sez. V n. 29191 del 2017, Sez. I n. 10636 del 2007).
La scelta di definire il giudizio esaminando il merito non è quindi proceduralmente viziata per non aver affermato l’inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento. Ove il giudice non assuma la decisione ai sensi dell’art. 348-ter, primo comma, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l’appello, unico provvedimento impugnabile per vizi propri e non per il solo fatto di non aver deciso nelle forme semplificate (Sez. VI n. 37272 del 2021).
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento della prova. La Corte ribadisce che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, o abbia disatteso prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione.
Il prudente apprezzamento della prova è espressione dell’autonomia del giudice del merito e non è sindacabile sotto il profilo dell’astratto parametro di non prudenza, salvo il limite in cui la legge disponga altrimenti. Quanto al travisamento del contenuto oggettivo della prova, esso è sindacabile solo ai sensi del vizio di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Sez. Un. n. 5792 del 2024), vizio non dedotto. Il terzo motivo, sulla liquidazione delle spese in relazione al valore della controversia, è anch’esso infondato: l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra minimo e massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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