Nolo a caldo della gru e prova liberatoria del conduttore (Cass. civ. Sez. III n. 27942 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di noleggio a caldo di una gru, integrato dalla presenza del manovratore inviato dal concedente, il conduttore risponde della perdita e del deterioramento del bene ai sensi dell’art. 1588 c.c., salvo che provi che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile. Quando il danno sia stato cagionato da un errore di manovra dell’operatore scelto e inviato dal concedente, la prova liberatoria risulta integrata, poiché la scelta dell’operatore esprime una valutazione di idoneità e capacità propria della parte concedente. La censura che, in sede di legittimità, proponga un accertamento alternativo dei fatti o una diversa lettura delle prove non denuncia una violazione di legge, ma contestazione della fattispecie concreta, ed è inammissibile. A fronte di una doppia decisione conforme in fatto, il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non è deducibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva concesso in noleggio a caldo una gru a un conduttore, in un cantiere riconducibile a una terza chiamata in causa. Il bene si era ribaltato e danneggiato. Chiesto il risarcimento dei danni, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Palermo aveva confermato la decisione, ritenendo il deterioramento riconducibile a una disattenzione dell’operatore inviato dallo stesso concedente.

Il ricorrente impugna la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 1588 c.c. e degli artt. 2733 e 2735 c.c.; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 1587 e 2697 c.c.; infine questione sull’onere della prova della quantificazione del danno. La società terza chiamata resiste con controricorso. La causa, dopo essere stata tolta dal ruolo, è decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ricostruisce il ragionamento del giudice d’appello. Il danno era dipeso direttamente da un’errata manovra dell’operatore inviato dal concedente. Poiché la persona dell’operatore era stata scelta e inviata dal concedente, la sua scelta esprimeva una valutazione di idoneità e capacità interna alla sua sfera. L’accertamento dell’imputabilità del danneggiamento a tale soggetto integra quindi la prova che la causa dell’inadempimento non fosse riconducibile al conduttore, con assolvimento ai sensi dell’art. 1588 c.c.

La censura è inammissibile: essa non denuncia un’errata ricognizione della fattispecie astratta, ma contesta la ricostruzione dei fatti e delle prove. Un accertamento alternativo non è consentito in sede di legittimità.

Sul secondo motivo, la Corte applica il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c., disposizione che ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. In presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, primo comma. Il vizio di art. 360 n. 5 c.p.c. è dunque precluso. Nel merito, la doglianza non denuncia un omesso esame di fatti decisivi, ma propone una diversa lettura delle prove.

La Corte richiama quindi l’interpretazione consolidata della norma, che limita il sindacato ai soli casi di inesistenza della motivazione in sé, e chiama a verificare l’omesso esame di un fatto storico decisivo che avrebbe determinato un esito diverso della controversia, restando escluso che l’omesso esame di elementi istruttori integri da solo la fattispecie. È citata sul punto Sez. II, ordinanza n. 27415 del 29/10/2018. Richiamare la Corte al riesame del merito non è consentito.

Sul terzo motivo, relativo alla contestata responsabilità per omessa custodia, la Corte rileva il carente adempimento degli oneri di allegazione imposti dall’art. 366, n. 6, c.p.c. e ribadisce l’inammissibilità della censura, ancora una volta per la deduzione del vizio di art. 360 n. 5 c.p.c. in violazione dell’art. 348-ter c.p.c.

Il quarto motivo, sulla quantificazione dei danni e sull’onere della prova, resta assorbito dalla conferma dell’esclusione di ogni diritto al risarcimento. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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