Risarcimento da ritardata rinuncia all’esecuzione: prova del nesso causale (Cass. civ. Sez. III n. 12356 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità del creditore procedente per la mancata rinuncia alla procedura esecutiva, il danno lamentato dal debitore è risarcibile solo quando la condotta del creditore costituisca causa determinante del pregiudizio. La valutazione del nesso causale impone di considerare tutte le concorrenti ragioni che hanno impedito l’estinzione della procedura, non imputabili al singolo creditore. Il debitore che agisce per il risarcimento è tenuto a provare il nesso causale tra la condotta del creditore e il nocumento asserito; la mancata prova comporta il rigetto della domanda. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato e valutato tutte le circostanze fattuali rilevanti. La preclusione della doppia conforme, già prevista dall’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. e oggi trasposta nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., non opera quando sussista una ridotta diversità dell’elemento fattuale tra le sentenze di primo e secondo grado.
Il Fatto
Due debitori — una persona fisica e una società — convenivano in giudizio una banca per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche alla salute, derivanti dalla mancata rinuncia della banca alla procedura esecutiva immobiliare. Secondo la tesi attorea, la rinuncia era stata promessa a fronte del pagamento delle spese legali e di una somma dilazionata, ma non era intervenuta nei tempi concordati, determinando il venir meno dell’accordo con un terzo acquirente del compendio pignorato e causando così i pregiudizi lamentati.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava il rigetto. I debitori proponevano quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il mancato rinvio dell’esperimento di vendita del compendio pignorato nonostante la dichiarazione resa dal legale della banca.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’ammissibilità del motivo, escludendo l’operatività della preclusione da doppia conforme. Rileva infatti una ridotta diversità dell’elemento fattuale tra la sentenza di primo e quella di secondo grado. Il motivo è pertanto ammissibile sotto il profilo dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., all’epoca vigente e oggi trasposto nell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ..
Nel merito, il ricorso è infondato. I giudici di merito hanno preso in considerazione tutte le circostanze che precludevano, anche a fronte di un’eventuale rinuncia della banca, l’estinzione della procedura esecutiva. In particolare, un altro creditore munito di titolo non aveva acconsentito all’estinzione se non a fronte di condizioni specifiche, delle quali non risultava l’avveramento.
La Corte ricostruisce la scansione dei fatti come accertata in appello: la debitrice aveva effettuato il deposito delle somme solo in data successiva, e la vendita del compendio pignorato era stata più volte rinviata su istanza dei creditori. In concreto, la vendita non vi fu e il mancato accordo con il terzo acquirente non era imputabile alla banca convenuta.
La Corte territoriale aveva inoltre rilevato che anche un altro creditore chirografario non aveva raggiunto un accordo per la definizione della propria posizione, costituendo ulteriore causa determinante della mancata estinzione, non imputabile alla sola banca. La motivazione dell’appello si sottrae quindi alle critiche, risultando evidente la piena disamina di tutte le circostanze fattuali.
In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta della banca non fu la causa determinante dei pregiudizi asseriti. L’impugnazione, come la domanda originaria, è stata disattesa per mancata prova del nesso causale tra la condotta del creditore procedente e il nocumento. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.