Omessa trascrizione della registrazione dell’esame: mera irregolarità, non nullità (Cass. pen. Sez. II n. 11765 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di documentazione degli atti processuali, l’omissione della trascrizione delle registrazioni di cui all’art. 139 cod. proc. pen., nella forma fonografica o audiovisiva, non è prevista dalla legge come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze. Il principio di tassatività delle cause di nullità impedisce di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia espressamente stabilita. L’art. 142 cod. proc. pen. individua quale unica causa di nullità della documentazione la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo di udienza da parte dell’ausiliario del giudice, mentre l’art. 139, comma 3, cod. proc. pen. dispone che, per la parte in cui la riproduzione non ha avuto effetto o non è intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva. Ne deriva che l’eventuale violazione relativa alla presenza o meno del verbale stenotipico integra una mera irregolarità, non una nullità, e non configura lesione del diritto di difesa.
Il Fatto
La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il ricorrente colpevole del reato ascritto e condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 618 di multa, con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta equivalente alle aggravanti contestate.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dei diritti della difesa ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Il difensore, nominato dopo il giudizio di appello, aveva chiesto l’accesso al fascicolo e il rilascio del verbale stenotipico dell’udienza in cui era stata esaminata la persona offesa, riscontrando la sola verbalizzazione sintetica del cancelliere e la presenza di una mera videoregistrazione. Da qui la dedotta impossibilità di valutare compiutamente la testimonianza in correlazione con le domande poste dalla Corte di appello, con conseguente compressione del diritto di difesa in vista dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, oltre che manifestamente infondato. In via preliminare, l’assunto posto a base della dedotta nullità è rimasto indimostrato: la difesa non ha allegato al ricorso una risposta effettiva della Cancelleria in ordine all’assenza del verbale stenotipico, limitandosi a produrre la ricevuta di invio di una comunicazione priva di specificazione dell’oggetto. Il ricorso, dunque, non rispetta il canone dell’autosufficienza.
La Corte ha inoltre rilevato l’atecnicismo del motivo, che evoca l’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., relativo alla violazione di tipo processuale, per poi invocare un non meglio precisato vizio di mancata valutazione di prova decisiva, per di più riferita alla difesa e non alla decisione impugnata.
Nel merito, una eventuale violazione relativa alla presenza o meno dei verbali stenotipici, quanto all’esame espletato, non integra alcuna nullità, ma eventualmente una mera irregolarità. La Corte ribadisce il principio secondo cui l’omissione della trascrizione delle registrazioni di cui all’art. 139 cod. proc. pen. non è prevista come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di ravvisare tale sanzione quando non sia prevista, richiamando Sez. III n. 6151 del 1994, Sez. IV n. 39656 del 2002, Sez. VI n. 14404 del 2019 e, per principi estensibili, Sez. Un. n. 12778 del 2020.
La Corte sottolinea infine che l’art. 142 cod. proc. pen. prevede quale unica causa di nullità della documentazione la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo da parte dell’ausiliario del giudice (Sez. I n. 857 del 2019) e che l’art. 139, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, per la parte in cui la riproduzione non ha avuto effetto, fa prova il verbale in forma riassuntiva. Non è dunque configurabile la lesione del diritto di difesa, neppure in caso di nomina sopravvenuta del difensore, considerato il collegamento deontologico tra i difensori succedutisi nella difesa tecnica.
Nota della Redazione
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