Revoca della pena accessoria quando le attenuanti equivalgono alla recidiva (Cass. pen. Sez. II n. 11766 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione delle circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, con conseguente riduzione della pena inflitta, impone la revoca della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici applicata in primo grado. La pena accessoria segue, nella sua determinazione e nella sua durata, le sorti del trattamento sanzionatorio principale, sicché il venir meno dei presupposti quantitativi che ne avevano giustificato l’applicazione ne comporta l’eliminazione. È invece inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, gli stessi motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, risolvendosi in una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Milano per i delitti di sostituzione di persona mediante uso indebito di carte di credito e di ricettazione, con applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma, le aveva concesso le attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva, riducendo la pena principale.

Avverso tale sentenza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo da un lato vizi della motivazione quanto all’affermazione di responsabilità e, dall’altro, la mancata revoca della sanzione accessoria nonostante l’intervenuta riduzione della pena. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria e per l’inammissibilità nel resto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il primo motivo, rilevando che, quanto all’affermazione di responsabilità, ricorre una doppia conforme, avendo la sentenza di appello pienamente condiviso le argomentazioni logico-argomentative del primo grado. La Corte di appello aveva inciso esclusivamente sul trattamento sanzionatorio, sicché le valutazioni di merito restano coperte dal giudizio di legittimità.

Il primo motivo, inoltre, è del tutto reiterativo del motivo di appello e privo di confronto critico con la motivazione impugnata. Richiamando un principio che intende ribadire, la Corte osserva che è inammissibile il ricorso fondato sugli stessi motivi già proposti in appello e motivatamente respinti, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate, sia per la genericità delle doglianze (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo).

La doglianza si risolve in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva ricostruito la condotta sulla base delle risultanze documentali, delle videoriprese e degli accertamenti richiamati in dibattimento, affrontando il tema della dedotta discrasia di orari e la portata della testimonianza dell’agente operante. Nessun travisamento è riscontrabile a fronte di una motivazione priva di aporie.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte rileva che, a fronte dell’intervenuta concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e della conseguente diminuzione della pena, doveva necessariamente seguire la revoca della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. La sentenza impugnata è pertanto annullata senza rinvio su tale punto, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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