Distrazione per atti stipulati in proprio dall’amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. 5 n. 427 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’obbligo di verità gravante sul fallito ex art. 87 legge fall. giustifica l’apparente inversione dell’onere della prova a suo carico in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo sufficiente la generica asserzione dell’assorbimento nei costi gestionali. L’amministratore di fatto, individuato in base alla mancanza di formale investitura, allo svolgimento continuativo di attività gestoria e all’autonomia decisionale, è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto ex art. 2639 cod. civ. Quando compie atti giuridici in nome proprio, non vincola la società, ma utilizzando risorse sociali per concluderli realizza una distrazione, a nulla valendo l’eventuale prospettiva di un interesse o vantaggio per la società poi fallita.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce confermava la condanna dell’imputato, quale amministratore unico e di fatto di una società fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di fondi sociali e di bancarotta fraudolenta documentale per l’irregolare e incompleta tenuta delle scritture contabili. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’omessa valutazione della documentazione prodotta a prova della destinazione delle somme distratte a finalità coerenti con l’attività d’impresa e, con il secondo, la contraddittorietà della motivazione per averlo ritenuto amministratore di fatto e, al contempo, autore di contratti preliminari di compravendita in nome e per conto della società.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio della motivazione per relationem e della integrata lettura delle sentenze di merito in caso di doppia conforme, che consente di colmare eventuali lacune della pronuncia d’appello con la motivazione del primo giudice. Ha quindi rilevato la natura reiterativa delle censure difensive, prive di critica argomentata avverso la sentenza impugnata e di indicazione delle ragioni di decisività rispetto al percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
Quanto alla bancarotta distrattiva, la Corte ha affermato che la documentazione prodotta dalla difesa riguardava atti compiuti dall’imputato in proprio e non in qualità di amministratore, come emerso dai contratti preliminari di compravendita di terreni, stipulati personalmente e non dalla società. Ha precisato che l’amministratore di fatto, quando agisce a nome proprio, non produce effetti giuridici verso la società, mentre la stipulazione di atti personali, finanziariamente sostenuti con le risorse della fallita, integra una condotta depauperativa del patrimonio sociale. Ne deriva l’insussistenza della prova della destinazione delle somme a finalità sociali, secondo gli oneri probatori propri della materia.
In ordine alla nozione di amministratore di fatto, il Collegio ha ribadito che essa non postula l’esercizio di tutti i poteri gestori, ma richiede un’apprezzabile attività di gestione, continuativa e non occasionale, con autonomia decisionale interna ed esterna. Tale soggetto è gravato degli stessi doveri dell’amministratore di diritto, potendo rispondere anche per gli atti compiuti dal prestanome solo quando questo assuma obbligazioni per conto della società su indicazione dell’amministratore di fatto. Per contro, l’utilizzo di risorse sociali per atti stipulati in nome proprio realizza una distrazione, a nulla rilevando la prospettiva di un futuro vantaggio per la società.
Infine, la Corte ha giudicato congrua la motivazione sul trattamento sanzionatorio, basata sui parametri dell’art. 133 cod. pen., considerata la gravità del fatto, la dispersione dell’intero patrimonio societario e l’intensità del dolo. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2639 c.c. – Estensione delle qualifiche soggettive
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena