Omesso avviso bonario e competenza territoriale nel controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. V n. 28882 del 01.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, la comunicazione di irregolarità prevista dagli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 non è dovuta in caso di omessi o tardivi versamenti, essendo prescritta solo quando dai controlli automatizzati emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. La sua omissione integra una mera irregolarità, che non preclude al contribuente di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione e non incide sulla validità della cartella di pagamento. Quanto alla competenza territoriale dell’Ufficio, essa è determinata dagli artt. 31, comma 2, e 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione tempestivamente presentata; in assenza di comunicazione formale del mutamento, restano irrilevanti la residenza di fatto e gli altri elementi fattuali.
Il Fatto
Nel luglio 2011 l’agente della riscossione notificava alla contribuente una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con richiesta del saldo IVA, del saldo IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, in relazione alla dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2007.
La contribuente impugnava la cartella, eccependo la mancata preventiva comunicazione dell’avviso bonario ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212 del 2000 e deducendo la nullità dell’iscrizione a ruolo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, lo respingeva. Avverso la sentenza di appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 40, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 12, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo l’incompetenza dell’Ufficio che aveva emesso l’atto, sul presupposto del trasferimento della propria residenza in altra provincia. Il motivo è infondato.
La Corte conferma l’orientamento secondo cui la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al domicilio fiscale indicato dal contribuente. Ove questi abbia omesso di presentare la dichiarazione e non abbia comunicato formalmente il mutamento di domicilio, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’Ufficio dell’ultimo domicilio fiscale noto all’anagrafe tributaria, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali (Cass. n. 23362 del 2020).
Le variazioni del domicilio fiscale, precisa la Corte, assumono efficacia solo dal sessantesimo giorno successivo alla loro comunicazione formale all’Amministrazione finanziaria. In assenza di dichiarazioni successive, l’ultimo domicilio valido resta quello risultante dall’ultima dichiarazione tempestivamente presentata, con irrilevanza della residenza di fatto e dei provvedimenti giudiziari.
Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, per l’omessa comunicazione dell’esito del controllo mediante avviso bonario. Anche questo motivo è infondato. La comunicazione di irregolarità è dovuta solo quando dai controlli automatici emerga un risultato diverso da quello dichiarato, non in caso di omessi o tardivi versamenti, e la sua omissione determina una mera irregolarità (Cass. n. 17479 del 2019).
La Corte richiama altresì il principio per cui l’emissione della cartella ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede di regola la preventiva comunicazione, salvo che la procedura di liquidazione automatizzata implichi rettifiche dei dati dichiarati, ipotesi in cui l’omissione può costituire mera irregolarità o, in presenza di incertezze su aspetti rilevanti, nullità ex art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Cass. n. 1711 del 2018). Nel caso di specie la cartella è stata emessa per omesso versamento, fattispecie in cui la comunicazione preventiva non è necessaria e la sua omissione è priva di effetti invalidanti. Il ricorso è rigettato, con spese irripetibili essendo l’Agenzia rimasta intimata.
Nota della Redazione
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