Rinuncia alle istanze istruttorie per mancata riproposizione in udienza (Cass. civ. Sez. III n. 9548 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive o in udienza, di domande, eccezioni o istanze istruttorie in precedenza formulate non integra di per sé rinuncia o abbandono, soprattutto quando esse siano connesse alle richieste specificamente avanzate all’udienza ex art. 189 cod. proc. civ. Il giudice di merito, cui spetta in via esclusiva l’interpretazione della volontà delle parti, deve accertare in concreto se sussistano elementi dai quali desumere che la parte, malgrado l’omissione materiale, abbia inteso insistere nella richiesta pretermessa. In caso di cessione di credito, va escluso il litisconsorzio necessario tra creditore originario e cessionario, non avendo la pronuncia sui rapporti tra cedente e cessionario effetti vincolanti nei confronti del debitore ceduto, salvo che questi chieda un accertamento con efficacia di giudicato anche verso l’uno o l’altro.
Il Fatto
Nel 2004 un soggetto conveniva in giudizio il promittente venditore di un appezzamento di terreno, esponendo che costui aveva incassato le cambiali emesse a titolo di prezzo senza perfezionare il trasferimento. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda e condannava il convenuto alla restituzione dell’importo riscosso, oltre interessi.
Nelle more dei gradi di merito il creditore cedeva il proprio credito a un terzo. La Corte d’appello confermava la decisione di primo grado. Gli eredi del convenuto originario proponevano ricorso per cassazione articolando undici motivi, resistito dai due controricorrenti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, per priorità logica, il motivo relativo alla violazione del contraddittorio rispetto al cessionario del credito, ritenendolo infondato. Richiamando il proprio orientamento, si ribadisce che la successione a titolo particolare nel diritto controverso opera ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ. e non implica di per sé litisconsorzio necessario con l’avente causa. Il giudicato può estendersi al cedente solo se il debitore abbia richiesto un accertamento con efficacia vincolante anche nei suoi confronti, ciò che nella specie non era avvenuto.
Dirimente, per ragione più liquida, è l’esame del secondo motivo, giudicato fondato. La Corte territoriale aveva ritenuto implicitamente rinunciate le istanze istruttorie dell’appellante, non riproposte in prima udienza di comparizione davanti al Collegio. Il ragionamento non trova appiglio nelle regole processuali né nella giurisprudenza di legittimità.
Si afferma che la sola mancata riproposizione delle richieste non basta a presumere la rinuncia, specialmente quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste formulate all’udienza ex art. 189 cod. proc. civ. Il giudice di merito deve quindi verificare in concreto se la parte abbia comunque inteso insistere nella deduzione pretermessa. Soccorrono i richiami a Cass. n. 10569 del 2004, Cass. n. 8576 del 2012 e Cass. n. 4487 del 2021.
Nel caso concreto, la condotta dell’appellante dimostra il contrario: le istanze erano state riproposte nell’impugnazione, nel rispetto dell’art. 346 cod. proc. civ., e poi richiamate in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorrente ha inoltre riprodotto il passaggio del verbale da cui emerge l’insistenza per l’ammissione.
La sentenza è pertanto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, restando impregiudicato l’esame delle istanze sotto ogni profilo diverso dall’inammissibilità per imperfetta riproposizione. Gli altri motivi, attinenti alla valutazione del materiale probatorio, restano assorbiti.
Nota della Redazione
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