Agenzie di viaggio extra UE, rimborso IVA e onere della prova presuntiva (Cass. civ. Sez. V n. 29909 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza che l’Ufficio sia tenuto a fornire prove certe. Il giudice di merito deve valutare singolarmente e complessivamente gli elementi indiziari e, solo ove li ritenga dotati dei requisiti di legge, deve dare ingresso alla prova contraria del contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2697, secondo comma, e 2727 cod. civ. In materia di art. 74 ter del d.P.R. n. 633/1972, integrato dall’art. 55 del d.l. n. 69/2013 conv. in l. n. 98/2013, la fatturazione separata dei singoli servizi non dimostra di per sé che il tour operator fornisca servizi singoli anziché pacchetti turistici: trattandosi di regime speciale, la prova della sua inapplicabilità grava sul contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per recuperare l’IVA relativa all’anno d’imposta 2011, indebitamente rimborsata a una società estera non stabilita nell’Unione europea che operava come tour operator. Il rimborso era stato riconosciuto sul presupposto che la società vendesse singoli servizi turistici e non pacchetti turistici, con conseguente inapplicabilità del regime speciale.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, escludendo che dagli elementi indiziari e dalla documentazione prodotta emergesse la commercializzazione di pacchetti turistici. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi del ricorso principale, vertenti su questioni connesse: la qualificazione dell’attività svolta dalla contribuente e la corretta allocazione dell’onere probatorio.
Il Collegio richiama anzitutto la giurisprudenza secondo cui l’art. 74 ter del d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dall’art. 55 del d.l. n. 69/2013, costituisce applicazione dell’art. 310 della direttiva 2006/112/CE: non è detraibile né rimborsabile l’imposta assolta in Italia dalle agenzie stabilite fuori dall’UE che, come tour operators, abbiano acquistato beni o servizi compresi nel pacchetto turistico. Tale limitazione assicura l’attribuzione del gettito e impedisce disparità di trattamento rispetto agli operatori interni.
La Corte ricorda altresì che il regime speciale non opera se l’agenzia agisce esclusivamente come intermediario, oppure fornisce singoli servizi svincolati dall’organizzazione del viaggio. Su questo terreno si concentra il nodo probatorio.
Il giudice di legittimità ribadisce che l’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe. Il giudice di merito deve valutare gli indizi singolarmente e complessivamente e solo in un secondo momento, ove li ritenga idonei, valutare la prova contraria del contribuente.
Nel caso concreto la CTR ha fatto cattivo governo di tali principi: da un lato ha richiesto all’Ufficio la prova certa della cessione di pacchetti turistici; dall’altro ha accollato all’Amministrazione un onere che, trattandosi di regime speciale, grava sul contribuente. Gli indizi offerti (codice ATECOFIN e dichiarazioni del rappresentante fiscale) non potevano essere superati dalla sola fatturazione separata dei servizi, che non dimostra di per sé la natura delle prestazioni rese. La motivazione della sentenza impugnata risulta quindi perplessa.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato: la CTR ha correttamente ritenuto applicabile il regime speciale anche alle agenzie extra UE. Il secondo motivo è inammissibile, non essendo stata la questione del legittimo affidamento affrontata dal giudice di merito; essa potrà essere riproposta in sede di rinvio.
Nota della Redazione
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