Omesso avviso al difensore del rinvio d’ufficio: nullità intermedia e annullamento (Cass. pen. Sez. V n. 26658 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il rinvio d’ufficio dell’udienza comunicato a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello del difensore dell’imputato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. La comparizione del difensore non edotto del rinvio non sana automaticamente l’irregolarità: se questi eccepisce l’omesso avviso e dichiara di essere comparso al solo fine di rilevarla, ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni ai sensi dell’art. 184, comma 2, cod. proc. pen. È pertanto illegittimo il provvedimento che, rigettata l’eccezione, conceda solo una breve sospensione e proceda all’assunzione della prova orale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Messina, aveva assolto l’imputato da alcune imputazioni di bancarotta fraudolenta e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, confermando la condanna per altri episodi di bancarotta, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per ulteriori dichiarazioni fraudolente, rideterminando il trattamento sanzionatorio e disponendo la confisca per equivalente fino a concorrenza delle imposte evase.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, il primo dei quali incentrato sulla nullità conseguente all’omessa notifica al difensore di fiducia del rinvio d’ufficio dell’udienza dal 16 giugno 2020 al 15 settembre 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, dichiarando assorbite le restanti censure. Il Collegio ha preliminarmente affermato il proprio accesso diretto agli atti in ragione del vizio processuale prospettato, richiamando Sez. U n. 42792 del 31.10.2001 e Sez. 1 n. 17123 del 07.01.2016.
Dall’esame degli atti è risultato che l’udienza del 16 giugno 2020 era stata rinviata d’ufficio al 15 settembre 2020 in ragione dell’emergenza pandemica, ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020. La comunicazione era stata erroneamente inviata a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello riferibile al difensore dell’imputato.
Il Tribunale aveva respinto l’eccezione difensiva, ritenendo che la comparizione del difensore, pur non edotto del rinvio, avesse sanato ogni irregolarità. Aveva inoltre concesso solo una sospensione di un’ora per predisporre la richiesta di nuovi testi, procedendo poi all’escussione di un testimone del pubblico ministero.
La Corte ha qualificato l’omesso avviso come nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini degli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., richiamando Sez. 4 n. 46394 del 04.11.2021 e Sez. 5 n. 27903 del 09.04.2021. Ha poi applicato l’art. 184 cod. proc. pen.: la nullità dell’avviso è sanata se la parte interessata compare, ma chi dichiari di comparire al solo fine di rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
Nel caso concreto il difensore aveva tempestivamente eccepito l’omesso avviso e chiesto un differimento, palesando di essere comparso al solo scopo di far rilevare l’irregolarità. Di qui l’erroneità della sospensione limitata a un’ora e della successiva assunzione della prova orale.
Ne è derivato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l’ulteriore corso. La Corte ha escluso la maturazione della prescrizione, essendo contestata la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen., con conseguente applicazione dell’art. 161 cod. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.