Colmare la lacuna motivazionale sul periculum senza declinare poteri integrativi (Cass. pen. Sez. 2 n. 8148 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ipotesi di annullamento con rinvio, la pronuncia della Cassazione integra una decisione su una questione di diritto anche quando accerti l’inadempimento dell’obbligo motivazionale. Il giudice del rinvio è vincolato a uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., e a colmare la lacuna argomentativa rilevata, procedendo alla valutazione precedentemente omessa ove determinante. L’annullamento per vizio di motivazione comporta la piena riespansione dei poteri cognitivi e valutativi del giudice del rinvio, il quale è investito di un autonomo potere-dovere di riesame con il solo limite di non reiterare i vizi censurati. Il giudice del rinvio non può limitarsi a declinare i propri poteri integrativi ex artt. 309 e 324 cod. proc. pen. quando l’annullamento abbia riguardato specificamente il capo concernente il periculum in mora, dovendo invece procedere a una rinnovata e autonoma verifica del presupposto cautelare.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno disponeva il sequestro preventivo di un’autovettura nel procedimento a carico di due soggetti per i reati di cui agli artt. 640 e 648-ter.1 cod. pen. Il terzo interessato, acquirente del veicolo, proponeva istanza di riesame deducendo la propria buona fede. Il Tribunale rigettava l’istanza, ma la Cassazione accoglieva il ricorso per totale carenza di motivazione in tema di periculum in mora. In sede di rinvio, il Tribunale disponeva il dissequestro e la restituzione del veicolo, rilevando l’insussistenza dei presupposti per la confisca. Il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione avverso tale ordinanza; la Cassazione lo accoglieva, precisando che la precedente sentenza rescindente aveva investito esclusivamente il vizio motivazionale relativo al periculum, con conseguente preclusione in ordine alla rivalutazione del fumus commissi delicti.
Il Tribunale di Livorno, con l’ordinanza del 21 ottobre 2025, disponeva nuovamente il dissequestro e la restituzione dell’autovettura. Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 623 cod. proc. pen. e l’erroneità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto precluso l’esercizio dei poteri di integrazione e rettifica previsti dagli artt. 309 e 324 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza rescindente dell’11 settembre 2025 aveva investito il giudice del rinvio del compito di esaminare il requisito del periculum, sopperendo ai difetti della prima decisione del riesame. Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con l’art. 627 cod. proc. pen., avendo il Tribunale omesso di conformarsi al dictum contenuto nella sentenza di annullamento. Il giudice del rinvio si è limitato a richiamare il principio secondo cui il Tribunale del riesame non può esercitare i poteri di integrazione quando il decreto sia affetto da carenza assoluta di motivazione, senza procedere alla rinnovata verifica del presupposto cautelare oggetto specifico dell’annullamento.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nell’ipotesi di annullamento con rinvio, la pronuncia di legittimità integra una decisione su una questione di diritto anche quando accerti l’inadempimento dell’obbligo motivazionale (cfr. Sez. 2, n. 45863 del 2019, Marrini, Rv. 277999-01). L’annullamento per vizio di motivazione comporta la piena riespansione dei poteri cognitivi e valutativi del giudice del rinvio, investito di un autonomo potere-dovere di riesame, con il solo limite di non reiterare i vizi censurati e di uniformarsi ai principi enunciati. Nel caso di specie, il giudicato interno si era formato esclusivamente in ordine al fumus commissi delicti.
Il Tribunale ha eluso il segmento valutativo ritenuto imprescindibile dalla pronuncia rescindente, limitandosi ad affermare l’impossibilità di integrazione della motivazione del decreto genetico senza procedere ad autonoma verifica del requisito cautelare. Tale soluzione si risolve in un aggiramento del controllo demandato al giudice del rinvio, con conseguente violazione dell’obbligo di conformazione imposto dall’art. 627 cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Livorno perché proceda a nuovo esame in ordine alla sussistenza del periculum in mora, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 623 c.p.p. – Annullamento con rinvio
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento