Inammissibile il ricorso contro la condanna per omicidio stradale aggravato (Cass. pen. Sez. IV n. 2022 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova è deducibile nel giudizio di legittimità solo se il ricorrente indica in modo specifico e puntuale gli atti rilevanti e dimostra che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi è immediatamente apprezzabile, non essendo sufficienti generiche censure o minime incongruenze. In tema di omicidio stradale, il comportamento colposo della vittima può costituire causa sopravvenuta da sola sufficiente a escludere il nesso causale solo quando risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, versando il conducente nell’oggettiva impossibilità di avvistarla. L’accertamento dello stato di ebbrezza può fondarsi su elementi sintomatici convergenti riferiti dagli operanti, che si saldano con gli esiti delle analisi. La legittima difesa putativa richiede una situazione concreta e obiettiva che abbia indotto l’agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per i reati di omicidio stradale aggravato, resistenza e lesioni a pubblici ufficiali, guida in stato di ebbrezza e porto di arma impropria. Secondo l’accertamento di merito, il conducente, a velocità sostenuta e con manovre pericolose, all’altezza di un’intersezione collideva con una bicicletta, cagionando il decesso del ciclista; successivamente opponeva resistenza agli agenti intervenuti, colpendone alcuni con un pezzo di legno e con calci e morsi.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con i motivi, il travisamento della prova e la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., contestando la ricostruzione della velocità, la sussistenza dello stato di ebbrezza, il nesso causale con l’evento mortale e il riconoscimento della legittima difesa putativa in relazione ai reati di resistenza e lesioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo motivo, la difesa non ha ricostruito l’ipotesi alternativa antagonista rispetto a quella accolta in sentenza, limitandosi a censure generiche che non attaccano una motivazione logica e coerente con le emergenze istruttorie.
Sul travisamento della prova la Corte richiama il principio per cui non basta addurre il vizio: occorre indicare in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e dimostrare che la contraddittorietà della motivazione è immediatamente apprezzabile, restando irrilevanti eventuali minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11.01.2018; Sezione 6, n. 25255 del 14.02.2012; Sezione 4, n. 35683 del 10.07.2007). Gli argomenti difensivi devono avere una forza dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante e determinare radicali incompatibilità.
Nel caso concreto, la censura sulla stato di ebbrezza non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che l’ha desunto da elementi sintomatici convergenti riferiti dagli operanti, saldati con gli esiti delle analisi (Sez. 4 n. 27940 del 07.06.2012; Sez. 4 n. 4633 del 04.12.2019). Quanto alla ricostruzione del sinistro, la velocità di circa 89-90 Km/h è stata accertata dal perito sulla base dei rilievi tecnici, con motivazione congrua e non contraddittoria.
La Corte ha poi confermato che, anche ammesso il mancato rispetto della precedenza da parte del ciclista, questi era visibile al conducente a distanza compresa tra 44 e 75 metri e il suo comportamento non era né abnorme né imprevedibile. Il riconoscimento del concorso di colpa della vittima nella misura del 20% è stato ritenuto correttamente motivato: la violazione della precedenza da parte di un mezzo leggero, a velocità particolarmente bassa, riduceva la forza d’urto e la potenzialità lesiva. La causa sopravvenuta ex art. 41, secondo comma, cod. pen. opera solo se il fatto della vittima è del tutto eccezionale e il conducente versava nell’oggettiva impossibilità di avvistarla.
Manifestamente infondati sono i motivi sui restanti reati: le deposizioni degli agenti, richiamate dalle conformi sentenze di merito, hanno ricostruito la resistenza e le lesioni. La legittima difesa putativa richiede una situazione concreta e obiettiva che abbia indotto l’agente a convincersi di essere esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta (Sez. 1 n. 30608 del 05.07.2024). All’inammissibilità segue la condanna alle spese e alla somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (Corte cost., n. 186/2000).
Nota della Redazione
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