Omesso avviso al secondo difensore di fiducia e nullità del riesame (Cass. pen. Sez. III n. 11636 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso avviso della data dell’udienza di riesame a uno dei due difensori di fiducia, nominato con dichiarazione resa dall’indagato alla direzione dell’istituto penitenziario prima dell’emissione del decreto di fissazione, integra nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all’ordinanza di riesame. La nullità non è deducibile dall’indagato che abbia concorso a darvi causa; tale concorso non può però desumersi dalla sola conferma del difensore indicato nell’avviso, quando le nomine si sono succedute per aggiunta, senza revoca, e l’omissione non era a lui nota. La nullità dell’ordinanza di riesame non comporta la perdita di efficacia della misura cautelare, che si verifica solo quando il tribunale non provveda entro il termine dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con ordinanza dell’8 ottobre 2024, depositata il 10 ottobre 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia in carcere per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità dell’udienza e dell’ordinanza di riesame per omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia. Il secondo difensore era stato nominato il 24 settembre 2024 con dichiarazione resa presso la Casa circondariale; la nomina non era stata trasmessa al Tribunale fino al giorno dell’udienza. Il Tribunale aveva ritenuto l’eccezione inammissibile, ravvisando un concorso dell’indagato nella causa della nullità.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato l’unico motivo di ricorso. Il Tribunale aveva richiamato il principio per cui l’omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia, nominato con dichiarazione resa in carcere prima del decreto di fissazione, è causa di nullità a regime intermedio, non deducibile dall’indagato che vi abbia concorso non attivandosi per informare il nuovo difensore (Sez. IV n. 45208 del 08.10.2019 e Sez. III n. 26266 del 18.01.2018).
Nel caso concreto, però, quel principio non è applicabile. Le nomine dei due difensori sono avvenute in modo fisiologico, per aggiunta, senza revoca della precedente, a differenza delle vicende richiamate dal Tribunale. Manca dunque la condotta idonea a ingenerare confusione nell’autorità procedente.
La Corte esclude inoltre che l’indagato avesse sicura consapevolezza dell’omessa notifica al secondo difensore. L’avviso avrebbe potuto essere notificato anche in un momento successivo, e la sua effettuazione non doveva necessariamente essergli resa nota. Rileva, in particolare, il tenore dell’invito della cancelleria alla Casa circondariale, che richiedeva notizia di difensori “diversi” da quelli indicati nel decreto: ciò giustifica perché l’indagato, interpellato, si sia limitato a confermare la nomina del primo difensore.
Deve pertanto escludersi che l’indagato abbia dato causa o concorso a dare causa all’omessa notificazione, con la conseguenza che il primo difensore ha legittimamente eccepito la nullità.
La fondatezza delle censure non determina però l’annullamento senza rinvio, né la perdita di efficacia del sequestro. Secondo le Sezioni Unite n. 33540 del 27.06.2001, la nullità dell’ordinanza di riesame per omesso avviso a uno dei difensori non comporta l’inefficacia dell’ordinanza cautelare, che si verifica solo quando il tribunale non provveda entro il termine dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Il principio è stato confermato da Sez. II n. 30015 del 15.05.2009 e Sez. VI n. 1623 del 06.12.2002, ed è coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 6 del 17.04.1996.
L’ordinanza impugnata è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, per nuovo giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva