Espulsione dello straniero in emersione e conclusione della procedura (Cass. civ. Sez. I n. 9606 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di espulsione del lavoratore straniero che abbia presentato dichiarazione di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 11, del d.l. n. 34/2020 opera esclusivamente fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione. Una volta che la procedura si sia definita con esito negativo e l’atto sia stato notificato all’interessato, il successivo decreto prefettizio di espulsione non viola l’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998. La tutela prevista dalla norma non si estende oltre la chiusura del procedimento, né l’automatismo espulsivo può essere contestato per fatti già valutati e noti all’interessato.

Il Fatto

Un cittadino straniero proponeva opposizione innanzi al Giudice di pace avverso il decreto con cui il Prefetto aveva disposto la propria espulsione dal territorio nazionale, deducendo l’illegittimità dell’atto anche in ragione della pendenza della procedura di emersione. Il Giudice di pace rigettava l’opposizione.

Avverso tale ordinanza lo straniero proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico mezzo, lamentando l’errata qualificazione dell’atto e la violazione del diritto di difesa. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura depositavano semplice atto di costituzione. La trattazione era disposta in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., oltre che degli artt. 6 e 7 CEDU. Sosteneva che il Giudice di pace avesse assecondato l’automatismo espulsivo della pubblica amministrazione, nonostante l’applicabilità dell’art. 103, comma 11, del d.l. n. 34/2020 e la pendenza del ricorso dinanzi al TAR Toscana avverso il rigetto della domanda di sanatoria.

La Corte richiama il principio già affermato da Cass. n. 26863/2022: dopo la presentazione della dichiarazione di emersione, non può essere legittimamente disposta l’espulsione del lavoratore straniero “in emersione”, salvo che questi risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni del comma 10 della medesima disposizione, fino alla conclusione della procedura.

Nel caso concreto, tuttavia, la procedura di emersione si era conclusa fin dal 7 dicembre 2021, con atto notificato a mani dello straniero e a lui noto, dunque ben prima del decreto di espulsione, adottato il 20 maggio 2022. La tutela invocata, pertanto, non poteva operare, essendo venuto meno il presupposto temporale su cui si fonda la protezione prevista dalla norma.

Il Giudice di pace aveva applicato anche l’art. 96 cod. proc. civ., non specificamente impugnato in questa sede. I motivi familiari che, secondo il ricorrente, avrebbero ostato all’espulsione e la proposizione del giudizio amministrativo risultavano dedotti solo in cassazione, in modo del tutto generico, senza prova di essere stati tempestivamente sottoposti al Giudice di pace.

Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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