Rifiuto del test genetico e accertamento giudiziale della paternità (Cass. civ. Sez. I n. 27552 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto ingiustificato della parte di sottoporsi ai prelievi ematologici finalizzati all’esame del DNA costituisce un comportamento processuale valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo fondare l’accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità. La piena facoltà di determinazione del soggetto non è compressa, perché dal rifiuto non deriva alcuna restrizione della libertà personale, ma solo l’applicazione del principio di libera valutazione della prova. La sentenza che dichiari l’inammissibilità della domanda per ragioni meramente processuali dà luogo a un giudicato solo formale, con effetti circoscritti al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, e non preclude la riproposizione della domanda in un nuovo giudizio.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda con cui l’attrice ha chiesto l’accertamento giudiziale della propria paternità, assumendo che verso la fine del 1972 fosse intercorsa una relazione tra la madre e il convenuto, sfociata nella sua nascita nel 1974. Nel primo giudizio, avviato nel 2014, la domanda era stata dichiarata inammissibile per il mancato deposito del fascicolo di parte attrice e dell’atto di nascita.
Riassunta la causa, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda, valorizzando il rifiuto del convenuto di sottoporsi ai test genetici. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3891/2024, ha confermato la decisione, respingendo tutti i dieci motivi di gravame. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione, articolato in dieci motivi, resistito dalla controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del controricorso per violazione del d.m. Giustizia n. 110/2023. Il motivo è infondato. Il Collegio riafferma che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte non ne comporta l’invalidità, potendo rilevare solo ai fini della decisione sulle spese di lite. In linea con l’art. 46 disp. att. cod. proc. civ., la mancanza di sinteticità e la mancata numerazione delle pagine non sono specificamente sanzionate sotto il profilo della validità o dell’inammissibilità.
Quanto alla pretesa irregolare partecipazione del Pubblico Ministero, la Corte richiama l’art. 70 cod. proc. civ.: nelle cause di stato l’intervento del P.M. è prescritto a pena di nullità rilevabile d’ufficio, ma si tratta di un potere di intervento, non di azione. Nel caso concreto, il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento della domanda e dimostrando piena conoscenza degli atti. Le conclusioni di segno opposto, rese nel primo giudizio, restavano riferite a quel procedimento e non erano vincolanti.
Infondato è anche il motivo sulle asserite incompatibilità dei magistrati e del consulente tecnico. La Corte ribadisce che l’omesso esercizio del potere di ricusazione, nei termini previsti dagli artt. 51 e 52 cod. proc. civ., preclude alla parte di far valere in sede di impugnazione la nullità della sentenza pronunciata dal giudice che abbia violato l’obbligo di astensione. La nomina dello stesso C.T.U. nel precedente giudizio non costituisce motivo di nullità.
Sul nucleo sostanziale, la Corte conferma che il rifiuto di sottoporsi all’indagine ematologica è valutabile ex art. 116 cod. proc. civ. come elemento di convincimento di elevato valore indiziario, tale da poter da solo fondare la domanda. Richiamando un consolidato orientamento, il Collegio esclude la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 269, secondo comma, cod. civ. e precisa che il rifiuto non trova giustificazione nel richiamo alla tutela della riservatezza, poiché l’uso dei dati nel giudizio è rivolto a fini di giustizia.
Quanto al dedotto ne bis in idem, la Corte ribadisce che la pronuncia di inammissibilità, in quanto decisione di mero rito, produce un giudicato solo formale, inidoneo a spiegare gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e a precludere la riproposizione della domanda. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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