Omesso esame delle prove sindacabile in cassazione nei limiti del merito (Cass. civ. Sez. II n. 5160 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa a ottenere una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità. La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta tra esse di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive. La motivazione è adeguata, e integra il cd. minimo costituzionale, quando non sia viziata da apparenza né manifestamente illogica e dia atto dell’iter logico-argomentativo seguito.
Il Fatto
La ricorrente aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, il vicino e altri soggetti, chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi, la declaratoria dell’illegittima occupazione di una stradina laterale da parte del confinante e la condanna di questi al rilascio della porzione occupata senza titolo, previa demolizione di quanto edificato.
Il convenuto resisteva, invocando in via riconvenzionale l’usucapione e, in subordine, l’accessione invertita ex art. 938 cod. civ. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accertava l’illecita occupazione e ordinava l’arretramento dell’edificio, rigettando le domande riconvenzionali. La Corte d’Appello di Lecce accoglieva in parte il gravame principale del convenuto e rideterminava il confine. Avverso tale decisione la soccombente propone ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza di data nella procura, rigettandola. La procura, a margine del ricorso e contenuta nella copia notificata, è stata rilasciata dopo la sentenza di appello e prima della notifica; l’incorporazione al ricorso, con la menzione della sentenza impugnata, esclude dubbi. Il Collegio richiama il principio di conservazione e la tendenza delle Sezioni Unite a valutare con elasticità il requisito di specialità della procura, per non definire le controversie su questioni meramente formali (Sez. Un. n. 36057/2022; Sez. Un. n. 2077 del 2024; Sez. Un. n. 27199/2017).
Il primo motivo, che lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una delle parti, è infondato. La Corte d’Appello aveva ordinato l’integrazione ai soli fini della litis denuntiatio, poiché gli appelli non incidevano sulla posizione di quella parte, escludendo l’applicabilità della sanzione dell’art. 331, secondo comma, cod. proc. civ. La statuizione è coerente con l’insegnamento per cui la notificazione ex art. 332 cod. proc. civ. non ha la stessa natura di quella ex art. 331, integrando, nelle cause scindibili, solo una litis denuntiatio; l’omissione non produce effetti se i termini d’impugnazione sono scaduti (Cass. Sez. 6-2 n. 7031 del 2020). La Corte rileva inoltre che erano intervenuti in secondo grado soggetti aventi causa dall’erede nel frattempo deceduto, richiamando il principio della spontanea costituzione in giudizio (Cass. Sez. 2 n. 22638 del 2007).
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte d’Appello ha escluso la natura pubblica della stradina e ha fondato la ricostruzione del confine sul frazionamento del 13.1.1981, ritenuto attendibile, e sulle statuizioni già contenute in una sentenza del Tribunale di Lecce n. 824/2004, confermata dalla Corte d’Appello di Lecce n. 238/2007.
La Corte sottolinea che l’esistenza in loco delle piante di fico d’india è stata esaminata, non trascurata, e che la domanda subordinata di usucapione non emerge dalla decisione impugnata, con conseguente carenza di specificità del motivo. Le doglianze, in sostanza, contrappongono una lettura alternativa del compendio istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 24148 del 2013; Cass. Sez. 3 n. 12362 del 2006). Non si configura infine alcun vizio di motivazione apparente (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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