Part time verticale e turni: indicazione dell’orario nel contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13495 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di lavoro a tempo parziale, anche di tipo verticale, deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000. Ove il rapporto preveda la possibilità di lavoro secondo turni, l’indicazione delle concrete modalità della prestazione deve risultare dal contratto medesimo, attraverso coordinate temporali predeterminate od oggettivamente predeterminabili, e non può essere rimessa a una successiva programmazione, sia pure annuale. È precluso al datore di lavoro variare l’orario in assenza di preventiva concertazione, non essendo ammissibile alcuna forma di contratto a chiamata o a comando.

Il Fatto

Alcuni dipendenti, assunti con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale — a tempo pieno per sei mesi all’anno — hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per far accertare la violazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000. Nei rispettivi contratti di assunzione, sostengono, mancava la collocazione temporale dell’orario nell’arco della settimana e la specifica indicazione dei turni.

Domandavano la determinazione giudiziale dell’orario e la condanna della società al risarcimento del danno. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Milano hanno rigettato la domanda, ritenendo i contratti conformi alla disciplina legale e collettiva. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione del part time: la riduzione quantitativa della prestazione lascia al lavoratore uno spazio per altre attività, la cui programmabilità va salvaguardata, anche al fine di assicurargli una retribuzione complessiva sufficiente ai sensi dell’art. 36, primo comma, Cost. Richiama quindi la Corte cost. n. 210 del 1992, che ha escluso la legittimità di contratti nei quali la collocazione temporale sia rimessa allo jus variandi del datore, ribadendo l’inammissibilità di ogni forma di contratto a chiamata o a comando.

Tale impianto vale anche per l’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 61 del 2000. La Corte richiama la propria sentenza n. 17009 del 2014, che ha ritenuto legittima la proposta contrattuale che fin dall’origine determini su turni l’articolazione dell’orario, entro coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili, rimanendo escluso il potere del datore di variare l’orario a suo arbitrio.

Nel caso concreto i contratti prevedevano un orario fisso diurno e, solo in via residuale “in caso di necessità”, la possibilità di prestazione su turni continui e avvicendati. Gli artt. 3 e 9 del c.c.n.l. consentono l’impiego del personale part time su turni, anche fuori dallo schema dei turni continui e avvicendati, ma esigono che nella lettera di assunzione sia contenuta la puntuale indicazione della collocazione dell’orario nell’ambito del turno ovvero degli schemi di turno.

La Corte ritiene che la clausola di rinvio al contratto collettivo, astratta e prettamente residuale, non soddisfi tale requisito, né possa supplirvi la programmazione annuale inviata dalla società, trattandosi di adempimento successivo al contratto. La sentenza impugnata è quindi cassata per falsa applicazione delle norme di legge e del contratto collettivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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