Obbligo informativo sulla protezione internazionale e sospensione del respingimento (Cass. civ. Sez. I n. 4777 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione internazionale, l’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione un obbligo informativo completo ed effettivo, che prescinde dalla preventiva manifestazione della volontà di chiedere asilo. Il silenzio o la dichiarazione resa “al buio” non assumono rilievo se non risulta che lo straniero sia stato compiutamente informato. L’omesso adempimento nei termini previsti integra causa di nullità dei provvedimenti di respingimento e di trattenimento, con obbligo del giudice di rilevarne incidentalmente la manifesta illegittimità. La presentazione della domanda di protezione, anche a mezzo PEC, dopo l’adozione del decreto di espulsione non ne inficia la validità, ma ne sospende l’efficacia fino alla definizione della procedura.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario sbarcato nel porto di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Salerno aveva rigettato l’opposizione al decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera, emesso dal Questore sul presupposto della permanenza illegittima in Italia, non essendo egli in possesso né avendo richiesto il permesso di soggiorno.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, che investono la traduzione del provvedimento in lingua veicolare, il rigetto della richiesta di sospensione dell’efficacia del decreto e la declaratoria di inammissibilità della domanda di protezione internazionale presentata in fase successiva. L’amministrazione non si è difesa con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 per avere il giudice di merito convalidato la traduzione in inglese senza accertare l’effettiva conoscenza della lingua da parte del ricorrente. Il motivo è inammissibile. La norma consente la traduzione in lingua veicolare quando quella conosciuta dallo straniero sia di difficile reperibilità, ma grava sull’amministrazione l’onere di provare la conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare. Nel caso concreto, il foglio notizie reca cerchiata l’opzione “inglese”, con firme dell’interprete, dell’interessato e dell’operatore, sicché l’accertamento fattuale del giudice di merito resiste alla censura.
Il quarto motivo, logicamente antecedente, è fondato. L’art. 10-ter d.lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione uno specifico obbligo informativo in ordine alle procedure di protezione internazionale in favore dello straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera o giunto sul territorio a seguito di operazioni di salvataggio in mare. L’informazione deve essere completa ed effettiva e prescinde dalla manifestazione dell’esigenza di protezione. Non basta la formula tralaticia con cui il decreto attesti genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, contestando l’interessato, nulla emerge dal foglio notizie o da altri atti. Il mancato assolvimento dell’obbligo integra una causa di nullità dei provvedimenti di respingimento e di trattenimento. Il giudice di pace avrebbe dovuto verificare l’effettivo adempimento, tenuto conto dei tempi e delle modalità della somministrazione, della lingua utilizzata e della presenza di un interprete o mediatore culturale. Né la dichiarazione sul foglio notizie di essere giunto in Italia per cercare lavoro può escludere il bisogno di protezione.
I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, sono parimenti fondati. La Corte conferma che sussiste il diritto del cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della procedura. Anche la trasmissione a mezzo PEC, cui non segua la formale domanda, impone all’amministrazione il dovere di riceverla e di astenersi da ogni forma di respingimento. La presentazione della domanda dopo l’adozione del decreto di espulsione non ne inficia la validità, ma ne sospende l’efficacia, secondo l’orientamento conforme alla giurisprudenza europea.
Di conseguenza, dichiarato inammissibile il primo motivo e accolti i restanti, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Giudice di Pace di Salerno, in persona di altro magistrato onorario, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.