Omesso versamento delle ritenute previdenziali: la diffida non notificata non esclude il reato, ma solo la non punibilità (Cass. pen. 1077/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 1077 del 2026 (pubblica udienza dell’11 luglio 2025, R.G.N. 12685/2025) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Cinzia Vergine

Il principio di diritto

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983) è reato istantaneo, a dolo generico, che si consuma alla scadenza del termine ultimo per il pagamento: la mancata o irregolare notifica dell’avviso di accertamento non incide sulla sussistenza del reato né sulla procedibilità, ma soltanto sulla facoltà di fruire della causa di non punibilità mediante versamento entro tre mesi. Tale causa è a formazione progressiva e può completarsi nel corso del giudizio con la notifica del decreto di citazione che contenga gli elementi essenziali dell’avviso omesso.

Il fatto

Il Tribunale di Torre Annunziata aveva assolto l’imputata dal reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali «perché il fatto non sussiste», ritenendo non provato in termini di certezza che l’imputata avesse ricevuto la diffida tentata dall’INPS, notificata a un indirizzo diverso dalla residenza. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983: il reato era già consumato e l’eventuale omessa notifica della diffida incide solo sulla causa di non punibilità.

La motivazione

Il ricorso del pubblico ministero è fondato. Il reato è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, quando l’importo superi i 10.000 euro annui, e si consuma al termine ultimo previsto per il pagamento. La mancanza del formale avviso di accertamento non impedisce la procedibilità dell’azione penale, potendo soltanto lasciare non consumata la facoltà di fruire della causa di non punibilità con il versamento del dovuto. Tale causa è a formazione progressiva: può completarsi in giudizio con la notifica del decreto di citazione, se contiene gli elementi essenziali dell’avviso (periodo e importo dell’omissione, sede dell’ente, termine di tre mesi e avviso della possibilità di non punibilità), come affermato da Cass., Sez. Un., n. 1855/2012 (Sodde) e Cass. n. 44529/2018; in difetto, il giudice può assegnare il termine di tre mesi per adempiere (Cass. n. 23914/2014; n. 6045/2017).

Il Tribunale, invece, dall’irregolarità della notifica dell’avviso ha erroneamente desunto l’insussistenza del fatto — con motivazione peraltro contraddittoria, avendo dato atto che presso lo stesso indirizzo era stato poi ritualmente notificato e opposto il decreto penale di condanna. La Corte annulla la sentenza con rinvio al giudice del merito, che dovrà accertare la regolarità della notifica e, se del caso, rimettere l’imputata in termini per il versamento o decidere nel merito dell’imputazione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia separa nettamente il piano della sussistenza del reato da quello della non punibilità. L’irregolarità o la mancanza della diffida dell’ente previdenziale non porta all’assoluzione «perché il fatto non sussiste»: il reato resta integrato e procedibile, e ciò che viene meno è solo la piena operatività del meccanismo premiale, che può però riattivarsi in giudizio tramite un decreto di citazione completo o con l’assegnazione del termine di tre mesi. Per il datore di lavoro, resta ferma la possibilità di estinguere la punibilità versando quanto dovuto nel termine, una volta posto compiutamente a conoscenza degli elementi essenziali.

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