Continuazione e reati fine non programmabili: no al vincolo con l’associazione (Cass. pen. Sez. I n. 22078 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra il reato associativo e i reati fine è configurabile solo se questi ultimi erano programmabili ab origine, cioè al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio; non basta che il reato sia stato commesso nell’ambito o per le finalità dell’associazione. Il giudice dell’esecuzione che esclude il vincolo deve verificare puntualmente la sussistenza di un programma unitario, non rilevando di per sé la sola distanza temporale né l’inserimento del fatto nell’alveo operativo del gruppo. La sentenza posta a base del provvedimento di cumulo e annullata in punto di trattamento sanzionatorio impone al giudice dell’esecuzione di rideterminare l’aumento per la continuazione, senza incorrere in violazione del giudicato. Il divieto di reformatio in peius non è violato quando il giudice dell’esecuzione eserciti il proprio potere discrezionale con adeguata motivazione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del Tribunale di Foggia del 17 dicembre 2025, aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze di condanna a carico del ricorrente, rideterminando la pena complessiva. L’estorsione aggravata oggetto di un terzo titolo esecutivo, invece, era stata esclusa dal vincolo, in ragione della distanza temporale dai fatti oggetto delle altre sentenze e della particolarità dell’azione criminale.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione. Da un lato ha sostenuto che il reato escluso doveva ritenersi commesso nell’ambito del vincolo associativo, con conseguente configurabilità del medesimo disegno criminoso. Dall’altro ha lamentato che il giudice dell’esecuzione avesse determinato l’aumento per la continuazione sulla base di una sentenza annullata proprio in punto di trattamento sanzionatorio, con il rischio di un aumento superiore a quello stabilito in sede di cognizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento consolidato secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’attività del sodalizio e pur essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Richiama Sez. 6 n. 13085 del 03.10.2013, Sez. 5 n. 54509 del 08.10.2018 e Sez. 6 n. 4680 del 20.01.2021.
Precisa poi che la verifica deve essere riferita non al momento della creazione dell’associazione, ma a quello in cui il partecipe si è determinato a farvi ingresso, con obbligo per il giudice di accertare puntualmente che i reati fine fossero stati programmati in tale momento. Sul punto richiama Sez. 1 n. 23818 del 22.06.2020, Sez. 1 n. 1534 del 09.11.2017 e Sez. 1 n. 39858 del 28.04.2023.
Su questa base la Corte ritiene corretta e adeguata la motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti e la particolarità dell’azione criminale, che ha visto il coinvolgimento di membri del gruppo nell’ambito di un’attività di recupero di un credito per conto di una terza persona estranea al sodalizio. L’episodio, quindi, non poteva dirsi programmato sin dall’ingresso del ricorrente nel clan, essendosi sviluppato per ragioni contingenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo accoglie. La sentenza posta a base del cumulo era stata annullata in punto di trattamento sanzionatorio e il giudice del rinvio aveva rideterminato la pena, a titolo di continuazione, in dieci mesi di reclusione. Il giudice dell’esecuzione non poteva quindi confermare un aumento superiore, dovendo rideterminare la pena complessiva. È esclusa, peraltro, ogni violazione del giudicato e del divieto di reformatio in peius, avendo il giudice esercitato il proprio potere discrezionale con motivazione adeguata.
Nota della Redazione
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