Confisca e revoca: il terzo deve allegare fatti nuovi che scalfiscano il (Cass. pen. Sez. I n. 41623 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della confisca disposta con sentenza irrevocabile a carico dell’autore del reato tributario, il terzo che assume di essere estraneo e in buona fede non può riproporre questioni già oggetto di specifico accertamento nel giudizio di cognizione e coperte dal giudicato. La sua posizione è stata compiutamente valutata, proprio per la stretta connessione del suo ruolo con la condotta contestata, e la mancata citazione nel giudizio di cognizione ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. integra una mera irregolarità, non una nullità, essendo il sistema di garanzie dell’art. 178 cod. proc. pen. riservato alle sole parti processuali. Nell’incidente di esecuzione il terzo può far valere solo fatti nuovi idonei a scalfire la ricostruzione del giudicato; non basta allegare l’effettività dei pagamenti o una transazione con la curatela, quando permangono gli indicatori fattuali della fittizietà della cessione.

Il Fatto

Una sentenza del giudice per le indagini preliminari, divenuta irrevocabile, aveva applicato la confisca di alcuni immobili nei confronti dell’autore del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000. La società che aveva acquistato quegli immobili, ritenuta priva di buona fede, non era stata citata nel giudizio di cognizione; aveva impugnato la decisione, ma il ricorso era stato respinto sul rilievo che la mancata citazione costituiva una mera irregolarità e che le sue ragioni potevano essere fatte valere con l’incidente di esecuzione.

La società aveva allora proposto istanza di revoca della confisca, deducendo quale fatto nuovo una transazione con la curatela fallimentare, con il versamento di una somma alla massa e la cancellazione della domanda di revocatoria. Il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza e la successiva opposizione, confermando il carattere fittizio della cessione. La società ha proposto ricorso per cassazione, riproponendo anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Le questioni dedotte dalla ricorrente miravano sostanzialmente a riproporre temi già oggetto di specifico accertamento nel giudizio di cognizione, con valutazione coperta dal giudicato. La sentenza irrevocabile aveva ricondotto al medesimo centro di interessi sia la società sia il patrimonio del condannato, con plurimi indicatori fattuali della strumentalità delle cessioni rispetto alla finalità di sottrarre i beni alla riscossione coattiva delle imposte evase.

Su questi profili nessun elemento decisivo era stato addotto dalla ricorrente. La confisca trovava il proprio fondamento nell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, che la prevede come obbligatoria, e i beni erano profitto del reato accertato. Il giudice dell’esecuzione aveva valutato le deduzioni della società confrontandole con il titolo esecutivo, come divenuto irrevocabile, evidenziando la fittizietà della cessione e l’operazione “a circuito chiuso” volta a mantenere la disponibilità dei beni.

Quanto alla transazione con la curatela, la Corte ha osservato che essa riguarda l’eventuale condotta di bancarotta o altre condotte fraudolente in danno dei creditori, e tende a dimostrare che le operazioni non furono fittizie. Tuttavia il giudice dell’esecuzione aveva motivato sull’inadeguatezza delle somme versate e sulla tardività di quelle ulteriormente corrisposte alla curatela, in pendenza di un contenzioso incerto.

Sulla posizione del terzo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la mancata citazione nel giudizio di cognizione, ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., integra una mera irregolarità, poiché il sistema di garanzie dell’art. 178 cod. proc. pen. è riservato alle sole parti processuali, né è prevista alcuna facoltà del terzo di costituirsi ove non citato (Sez. 2, n. 38855 del 28/09/2021, Rv. 282196-01). Il principio è ribadito con continuità dalla giurisprudenza, che esclude che il terzo interessato sia litisconsorte necessario (Sez. 6, n. 4924 del 12/11/2024, dep. 2025, Rv. 287630-01).

Le ulteriori questioni, compresa la facoltà del terzo di partecipare al giudizio, erano coperte dal giudicato, essendo state oggetto di specifiche censure dedotte con ricorso per cassazione e valutate nella decisione Sez. 3, n. 24658 del 21/04/2023, anche sotto il profilo della compatibilità delle norme vigenti con i principi costituzionali e sovranazionali. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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