Recidiva speciale e prescrizione nei reati di stupefacenti (Cass. pen. Sez. 6 n. 4180 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva specifica, qualificabile come circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga applicabile ex art. 161, comma secondo, cod. pen. Ne consegue che il termine massimo di prescrizione non è ricavato dalla pena base aumentata per la recidiva, ma dalla pena edittale incrementata nella misura massima della metà, con successiva applicazione degli aumenti per gli atti interruttivi.
Il Fatto
Con sentenza del 15 novembre 2022 il Tribunale di Palermo dichiarava la responsabilità di tre imputati per diversi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, riconducibili all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Per uno degli imputati il fatto era riqualificato ai sensi del comma 4 della norma, con riconoscimento della recidiva specifica e dell’aggravante di cui al comma 6.
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18/02/2025, confermava integralmente la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, l’erronea valutazione delle intercettazioni e, per uno dei ricorrenti, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità ovvero per manifesta infondatezza, trattandosi di censure dirette a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità a fronte di valutazioni conformi e lineari dei giudici di merito.
Con specifico riferimento al motivo concernente la prescrizione, la Corte ha affrontato il tema del calcolo del termine massimo in presenza di recidiva specifica. Ha chiarito che la recidiva, quale circostanza ad effetto speciale, non opera soltanto ai fini della determinazione della pena, ma incide direttamente sul termine edittale di prescrizione, determinandone l’ampliamento nella misura massima della metà, ai sensi dell’art. 157, comma secondo, cod. pen.
In presenza di atti interruttivi, la Corte ha precisato che l’aumento deve essere applicato anche al termine massimo, secondo il meccanismo previsto dall’art. 161, comma secondo, cod. pen. In tal senso ha richiamato il precedente delle Sez. 4, n. 44610 del 2023, secondo cui la proroga per la recidiva si calcola sulla base del termine già incrementato per effetto della circostanza.
Applicando tali principi al caso di specie, per il reato commesso il 17 giugno 2011, la Corte ha ritenuto corretto il calcolo che individuava il termine massimo in 13 anni e 6 mesi, destinato a scadere il 17 dicembre 2024, con successiva aggiunta delle sospensioni per complessivi 1 anno, 5 mesi e 15 giorni e conseguente maturazione della prescrizione soltanto al 1° giugno 2026. Ha pertanto escluso la fondatezza del motivo, dichiarando la questione non censurabile in ragione della manifesta infondatezza della doglianza originaria.
In relazione agli altri profili, la Corte ha altresì ribadito che l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni richiede l’indicazione specifica degli atti viziati e la relativa produzione, e che l’autorizzazione per il reato associativo si estende automaticamente ai reati-fine, rendendo utilizzabili i relativi risultati. Ha infine escluso che la disparità di trattamento con un coimputato che abbia definito la propria posizione con rito alternativo possa costituire parametro per la determinazione della pena.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 157 c.p. – Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione