Gelosia possessiva e investimento volontario: futili motivi e recidiva (Cass. pen. Sez. I n. 29058 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tentato omicidio, la gelosia integra l’aggravante dei futili motivi quando assuma connotazioni morbose, possessive o punitive e si traduca in una reazione abnorme e sproporzionata rispetto alla libertà di autodeterminazione della persona offesa. L’apprezzamento della recidiva non può fondarsi sul mero dato formale dei precedenti penali, ma richiede una verifica in concreto della loro significatività, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale, al livello di omogeneità e all’eventuale occasionalità della ricaduta. In materia di intercettazioni, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in cassazione nei soli limiti della manifesta illogicità. Il contenuto di captazioni tra terzi può costituire fonte probatoria diretta della colpevolezza dell’indagato, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/12/2025, confermava la condanna inflitta in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla recidiva reiterata. Il fatto risale all’08/07/2021, quando la persona offesa, in sella al proprio motociclo, veniva investita frontalmente dall’autovettura condotta dall’imputato, che aveva invaso la corsia riservata al senso opposto di marcia.

I giudici di merito ricostruivano la volontarietà dello scontro sulla base di un compendio indiziario incentrato su plurime intercettazioni, dalle quali emergeva un movente legato al risentimento dell’imputato verso la persona offesa, sospettata di intrattenere una relazione con la moglie. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, escludendo che i motivi prospettino reali fratture logiche della motivazione impugnata. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente, degradando a mero «chiacchiericcio» le conversazioni tra terzi, sollecita una diversa interpretazione delle captazioni, operazione preclusa in sede di legittimità al di fuori dei limiti della manifesta illogicità.

La Corte precisa che il contenuto di intercettazioni tra soggetti diversi dall’indagato può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., restando fermo l’obbligo di valutarne il significato secondo criteri di linearità logica. Le conversazioni erano state raccordate tra loro e con gli ulteriori dati oggettivi, secondo una lettura complessiva e non atomistica.

La prospettazione difensiva di una manovra diretta a evitare un veicolo in sosta resta confinata sul piano della mera alternativa ricostruttiva e non scalfisce il nucleo motivazionale. Le dichiarazioni del teste oculare, del resto, descrivevano l’incidente nei termini percepiti dall’esterno, nulla potendo riferire sulla volontarietà o accidentalità del gesto. La Corte rileva inoltre che la questione della rilevanza delle conseguenze lesive, prospettata per la prima volta in cassazione, è questione nuova, non devoluta al giudice di appello, e come tale non deducibile ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1, cod. proc. pen.

Quanto ai futili motivi, la Corte conferma che la gelosia può integrare l’aggravante quando si manifesti come ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo verso la libertà di autodeterminazione della persona offesa. La Corte territoriale aveva collegato la futilità del movente al dato concreto della gelosia possessiva emersa dalle conversazioni, alla sproporzione rispetto all’aggressione e alla funzione meramente pretestuosa della spinta criminosa.

Sulla recidiva, i giudici di legittimità ribadiscono che l’apprezzamento non può fondarsi sul solo dato formale dei precedenti, ma richiede una verifica in concreto della loro significatività. La sentenza impugnata si era attenuta a tali principi, valorizzando la pluralità, la gravità e la tipologia delle pregresse condanne, nonché l’assenza di un effettivo effetto deterrente, e aveva espressamente considerato il profilo della risalenza di alcuni precedenti. Il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena costituiscono infine valutazioni discrezionali di merito, insuscettibili di nuovo apprezzamento in legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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