Onere di allegazione documentale e specificità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 8251 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si fonda su atti e documenti del giudizio di merito che il ricorrente si limiti a richiamare, senza riportarli nel ricorso né indicarne l’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, rendendo impossibile l’esame dei documenti. Nel procedimento davanti al giudice di pace il rito è assistito dallo stesso regime di preclusioni del giudizio davanti al tribunale: dopo la prima udienza non è più possibile produrre documenti né chiedere mezzi di prova. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza territoriale è tempestiva solo se sollevata alla prima udienza, salvo che questa sia di mero rinvio. In tema di spese, l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza e non consente la condanna della parte vittoriosa, ma può giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Due passeggeri convenivano in giudizio una compagnia aerea davanti al Giudice di pace di Bologna per ottenere l’indennizzo e il risarcimento del danno da vacanza rovinata e per la mancata assistenza di pasti e bevande. Il Giudice di pace accertava l’inadempimento della compagnia e la condannava al pagamento di una somma in favore di ciascun attore, di cui una parte a titolo di compensazione pecuniaria e un’altra per i disagi sofferti a causa del ritardo aereo.
Il Tribunale di Bologna, in parziale riforma, dichiarava non dovuta la somma riconosciuta a titolo di danno da disagio, perché gli appellati si erano limitati a prospettare genericamente situazioni di disagio e stress, non gravi da giustificare un risarcimento ulteriore. La compagnia proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi; gli intimati non svolgevano attività difensiva.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. La compagnia deduceva la nullità dell’atto di citazione per incompleta esposizione dei fatti e la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sostenendo che il contraddittorio si era formato su una domanda diversa da quella poi integrata dal deposito dei titoli di viaggio, con mutamento del luogo di partenza e conseguente incompetenza territoriale del foro adito.
La Corte rileva anzitutto la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente fonda la censura su atti e documenti del giudizio di merito — la citazione, il foglio di deduzioni, i titoli di viaggio, l’atto di appello — limitandosi a richiamarli, senza riportarli e senza fornire le indicazioni necessarie alla loro individuazione rispetto alla sequenza processuale, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo e dell’avvenuta acquisizione o produzione. La mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile.
La Corte richiama sul punto un consolidato indirizzo (Cass. n. 4220 del 2012; Cass. n. 19157 del 2012; Cass. n. 6937 del 2010; Cass. n. 15808 del 2008; Cass. n. 12239 del 2007; Cass. Sez. Un. n. 34469 del 2019; Cass. Sez. Un. n. 7701 del 2016), ribadendo che non sono sufficienti affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 7851 del 1997).
Nel procedimento davanti al giudice di pace, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il rito è caratterizzato dallo stesso regime di preclusioni del giudizio davanti al tribunale, con la conseguenza che dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile produrre documenti né richiedere mezzi di prova (Cass. n. 22138 del 2022; Cass. n. 34074 del 2022). L’eccezione di incompetenza territoriale è quindi tempestiva solo se sollevata alla prima udienza, a meno che questa non sia di effettiva trattazione ma di mero rinvio (Cass. n. 27908 del 2020; Cass. n. 10133 del 2017). La ricorrente non dimostra di averla proposta davanti al Giudice di pace ex art. 38 cod. proc. civ., né di aver riproposto la questione in appello.
Il terzo motivo, relativo agli artt. 91 e 336 cod. proc. civ., è infondato: l’accoglimento ridotto di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022; Cass. n. 13212 del 2023). All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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