Tettoia su muro comune e uso ex art 1102 cod civ (Cass. civ. Sez. II n. 8407 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione, non ne comprometta la stabilità e la conservazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La realizzazione di una tettoia di copertura ancorata al muro perimetrale comune non integra di per sé alterazione della destinazione del bene, ove non impedisca agli altri comproprietari di utilizzare il muro secondo la sua funzione. Il giudice di merito che qualifichi come alterazione della destinazione l’appoggio di una struttura al muro comune senza verificare la riconducibilità dell’opera a un uso più intenso consentito dalla norma viola l’art. 1102 cod. civ.

Il Fatto

I proprietari di un’unità abitativa di un villino bifamiliare hanno citato in giudizio i confinanti e la società venditrice, lamentando la realizzazione di opere murarie non autorizzate su un muro di recinzione e su un pilastrino, oltre all’uso esclusivo di una porzione del passo carraio. Hanno chiesto l’accertamento della proprietà esclusiva di alcuni manufatti, la comunione del passo carraio e la rimozione di opere e comignoli, oltre alla condanna subordinata della venditrice.

I convenuti hanno resistito, rivendicando la proprietà esclusiva del pilastrino e di parte del cortile, e hanno agito in via riconvenzionale. Il Tribunale ha accolto solo alcune domande, dichiarando la comproprietà del muro divisorio e del pilastrino e ordinando la rimozione della copertura realizzata dai convenuti. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1102 cod. civ., contestando che la sentenza abbia qualificato come alterazione della destinazione del muro comune l’innalzamento del pilastrino e l’appoggio del tetto a capanna, senza verificare se l’opera costituisse piuttosto un uso più intenso del bene.

La Corte accoglie il motivo. Il muro su cui è stata appoggiata la copertura svolgeva funzione di delimitazione verso l’esterno ed era comune ai proprietari dell’edificio bifamiliare. La sentenza di merito ha ritenuto che l’opera avesse trasformato il muro da divisorio a sostegno di un manufatto a servizio esclusivo, collocato in tutta la sua profondità.

Tale qualificazione non è conforme alla norma. Ciascun comproprietario può utilizzare il bene comune se non ne altera la destinazione, non ne compromette stabilità e conservazione e non impedisce il pari uso. La Corte richiama il precedente Cass. 7143/2008, che ha riconosciuto la legittimità di tettoie di copertura ancorate al muro perimetrale comune quando non contrastino con la destinazione del muro e non impediscano agli altri di farne uso. Il giudice distrettuale non ha considerato tale principio.

Il secondo e il terzo motivo denunciano l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla scheda catastale e a una consulenza tecnica svolta in altro giudizio. La Corte li dichiara inammissibili, applicando il principio della doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.

Il quarto motivo, che lamenta la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. per la mancata pronuncia sull’ammissibilità del deposito della consulenza tecnica, è dichiarato inammissibile: la sentenza non contiene alcuna pronuncia sulla ritualità di tale produzione, avendo valutato i fatti controversi sulla base delle altre acquisizioni documentali.

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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