Onere motivazionale del giudice cautelare sulle memorie difensive pretermesse (Cass. pen. Sez. II n. 7675 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l’osservanza dei termini di cui all’art. 127 cod. proc. pen., le parti possono produrre elementi probatori nuovi nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi dell’atto di appello. Il principio opera anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, purché le produzioni riguardino gli stessi fatti già valutati dal primo giudice della cautela. La mancata valutazione di una memoria difensiva non integra causa di nullità del provvedimento, non essendo prevista dalla legge, ma incide sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione quando la difesa abbia puntualmente rappresentato la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata. Il vizio è ravvisabile quando la motivazione richiami per relationem atti di altri procedimenti senza esporne il contenuto, così impedendo ogni valutazione di completezza e conferenza dell’apprezzamento rispetto alle censure difensive.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura. Il Gip aveva disatteso l’istanza e il Tribunale, in sede di appello cautelare, aveva confermato il provvedimento.
La Sez. VI di questa Corte, con sentenza n. 25851 dell’8.5.2024, aveva annullato con rinvio, reputando fondate le censure sulla valutazione delle dichiarazioni di alcuni collaboratori. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato nuovamente l’appello. La difesa ha impugnato per Cassazione deducendo la mancata considerazione di una memoria difensiva depositata il 4.10.2024, corredata dalle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene la motivazione del giudice del rinvio inidonea a emendare le lacune giustificative poste a fondamento dell’annullamento. Il Tribunale aveva escluso sopravvenienze meritevoli di considerazione, richiamando per relationem due ordinanze rese in altri appelli cautelari e osservando che le dichiarazioni dei collaboratori erano già state valutate nella procedura di riesame.
Secondo la Corte, il richiamo a provvedimenti di altri procedimenti non consente alcuna verifica circa la completezza, la pregnanza e la conferenza dell’apprezzamento in quella sede effettuato rispetto alle censure difensive. L’ordinanza impugnata non fa menzione della memoria depositata il 4.10.2024, contenente le dichiarazioni rese dai collaboratori in epoca successiva alla pronunzia rescindente e nel corso dell’istruttoria dibattimentale, limitandosi a escludere sopravvenienze rilevanti in radicale contrasto con la prospettata decisività delle stesse.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 127 cod. proc. pen. regola la celebrazione dell’appello cautelare; il principio di devoluzione delimita il perimetro delle produzioni ammissibili. Sul punto richiama le Sez. Un. n. 15403 del 30.11.2023, dep. 2024, Galati, che hanno ammesso la produzione di elementi nuovi nel rispetto del contraddittorio, e le Sez. II n. 53645 del 08.09.2016 e Sez. VI n. 51684 del 28.11.2014, che ne hanno confermato l’operatività anche in fase di rinvio, a condizione che le produzioni concernano gli stessi fatti già valutati.
La Corte chiarisce poi il profilo dell’onere motivazionale. La mancata valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge. L’omissione, tuttavia, influisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione quando la difesa abbia puntualmente rappresentato la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento impugnato, come affermato dalle Sez. V n. 17798 del 22.03.2019, Sez. III n. 36688 del 06.06.2019 e n. 23097 del 08.05.2019.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. La Corte dispone altresì gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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