Sequestro preventivo e terzo: censure sul merito inammissibili in Cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 6789 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è esperibile esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., restando preclusa la deduzione del vizio di motivazione. Nel novero della violazione di legge rientrano i soli vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante, apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare. È inammissibile il ricorso che, riproducendo i motivi di riesame, censuri l’adeguatezza, la sufficienza e la logicità della motivazione, e non la sua mancanza o apparenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 6 giugno 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dalla ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale il 22 marzo 2024, riguardante un immobile formalmente intestato alla ricorrente. Il sequestro era stato disposto in funzione della confisca del profitto di due contestazioni del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ipotizzate nei confronti di un terzo indagato.

La ricorrente, quale terza destinataria del provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’apparenza della motivazione sugli indizi di reato, la mancata dimostrazione della discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene in capo all’indagato, e l’errata esclusione della provenienza delle somme utilizzate per il prezzo di acquisto dai propri conti correnti.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente ribadisce che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita la deduzione del vizio di motivazione. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha chiarito che nella violazione di legge rientrano anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.

I Giudici richiamano inoltre il consolidato orientamento secondo cui alla Corte di cassazione è precluso sia sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, sia saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Quanto alla posizione del terzo estraneo ai reati, la Corte osserva che questi può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare.

Nel merito, il Tribunale ha indicato gli elementi indiziari del potere di fatto esercitato dall’indagato nella gestione delle società coinvolte e il carattere distrattivo dei trasferimenti di denaro verso l’estero, privi di giustificazione economica. Ha inoltre evidenziato che le somme via via utilizzate dalla ricorrente per pagare i ratei del prezzo di acquisto dell’immobile le erano state accreditate sui conti pochi giorni prima dei pagamenti, escludendo in modo non manifestamente illogico che essa avesse la disponibilità delle somme e che vi avesse provveduto con risorse proprie.

La Corte conclude che le censure della ricorrente, riproduttive dei motivi di riesame, risultano generiche e volte a sindacare l’adeguatezza e non la mancanza o l’apparenza della motivazione: profilo non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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