Controllo giudiziario volontario: sindacato pieno del giudice della prevenzione (Cass. pen. Sez. Un. n. 21077 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo giudiziario, anche nella forma volontaria a richiesta dell’impresa, è misura di prevenzione patrimoniale unitaria, i cui presupposti coincidono con quelli del controllo c.d. prescrittivo e comprendono il pericolo attuale di agevolazione occasionale di soggetti pericolosi, di cui all’art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Il giudice della prevenzione, investito della richiesta ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, non è vincolato alle valutazioni del Prefetto: esercita un sindacato pieno ed autonomo, valutando anche retrospettivamente la storia del soggetto, il rischio attuale di infiltrazione, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l’effettivo bisogno di risanamento e la bonificabilità dell’ente. Pertanto, ove accerti l’insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, deve rigettare la richiesta di ammissione. Non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra procedimento amministrativo e procedimento di prevenzione.
Il Fatto
La società chiedeva al tribunale della prevenzione di essere ammessa al controllo giudiziario volontario, avendo ricevuto una informazione antimafia interdittiva e avendone impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo. La richiesta veniva rigettata in primo grado e la Corte di appello confermava il diniego, sul rilievo che i rapporti tra l’ente e contesti di criminalità mafiosa, sebbene pregressi e cessati, escludessero l’ammissibilità della misura.
La società ricorreva per cassazione, deducendo che il controllo volontario, istituto autonomo rispetto all’amministrazione giudiziaria e al controllo prescrittivo, non richiederebbe l’accertamento dei presupposti del comma 1, bastando l’interdittiva impugnata, la bonificabilità dell’impresa e l’assenza di infiltrazioni croniche. La Sesta Sezione, reputando sussistente un contrasto giurisprudenziale sull’ampiezza della verifica demandata al giudice della prevenzione, rimetteva la questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla constatazione che l’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 non descrive il contenuto dell’accertamento, limitandosi a prevedere che il tribunale accoglie la richiesta «ove ne ricorrano i presupposti». Da tale formula ricavano che il controllo giudiziario volontario non è istituto diverso dal controllo prescrittivo: il richiamo ai «presupposti» sarebbe altrimenti sovrabbondante, risolvendosi nel rinvio a due elementi di banale constatazione — esistenza dell’interdittiva e proposizione dell’impugnazione.
Il collegio respinge la tesi dell’intangibilità del provvedimento prefettizio. L’autonomia del vaglio giurisdizionale deriva dal carattere pieno del giudizio di prevenzione, che non può valere «a intermittenza», ammettendo la revisione del grado di condizionamento e non quella della sua stessa esistenza. La dimensione di pericolosità dell’ente attiene al rischio attuale che i rapporti con contesti mafiosi si protraggano nel futuro, non al solo accertamento storico dei medesimi.
La Corte valorizza la Corte cost. n. 109 del 2025, che ha ricostruito il controllo giudiziario come misura unitaria, senza distinzione tra forma prescrittiva e volontaria, subordinata al carattere occasionale dell’agevolazione. Il giudizio di pericolosità non può essere sganciato da un effettivo bisogno di risanamento: disporre la misura su impresa «sana» equivarrebbe a curare un soggetto che non ne ha necessità, con un sovradosaggio di prevenzione lesivo dei diritti fondamentali.
Né convince l’argomento della disparità di trattamento tra imprese sane e imprese occasionalmente compromesse: il giudice ordina cure diverse a fronte di situazioni obiettivamente diverse. Il rischio di cortocircuito tra conferma dell’interdittiva e diniego del controllo è composto dall’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011: il rigetto fondato sull’insussistenza del pericolo costituisce un fatto nuovo, di cui il Prefetto deve tener conto nell’aggiornamento dell’informazione. La tutela si sviluppa così su due versanti autonomi, non in un vuoto di protezione.
Da ultimo, il collegio esclude la tesi della lettura disgiunta del comma 6 rispetto al comma 1, osservando che un modello decisorio differenziato sarebbe irragionevole in caso di istanze concorrenti, pubblica e privata, aventi il medesimo oggetto. La Corte di appello aveva dunque fatto corretta applicazione dei principi, rigettando la richiesta in assenza di un pericolo attuale di contaminazione; segue la condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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