L’indennizzo ex legge n. 137/2001 spetta solo per i territori formalmente ceduti (Cass. civ. Sez. 1 n. 15745 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ulteriore indennizzo di cui alla legge n. 137 del 2001 è riconosciuto esclusivamente ai titolari di beni, diritti e interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all’Accordo di Osimo del 10 novembre 1975. Tale beneficio, configurandosi come un autonomo e distinto diritto rispetto agli indennizzi previsti dalle leggi precedenti, può avere un ambito soggettivo di applicazione più ristretto e non si estende ai beni situati nell’antico territorio jugoslavo, per i quali permane solo l’indennizzo di cui all’art. 8 della legge n. 135 del 1985. Il giudicato esterno, infine, opera solo entro i rigorosi limiti della identità di soggetti, petitum e causa petendi tra il giudizio anteriore e quello successivo.
Il Fatto
La società ricorrente, costituita nel 1941 dopo l’annessione della Provincia di Lubiana al Regno d’Italia, aveva subito la confisca di tutti i propri beni da parte della Jugoslavia all’esito della seconda guerra mondiale. Dopo aver ottenuto in passato il riconoscimento di vari indennizzi per i beni perduti, la società ha chiesto di fruire dell’ulteriore indennizzo introdotto dalla legge n. 137 del 2001, sostenendo che i propri beni, siti in un territorio già soggetto alla sovranità italiana, fossero da equiparare a quelli formalmente ceduti con il Trattato di pace di Parigi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha negato il beneficio e, dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione, escludendo la spettanza dell’indennizzo e la valenza di giudicato dei precedenti provvedimenti favorevoli alla società.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso che i precedenti giudizi favorevoli alla società potessero avere forza di giudicato esterno nel presente giudizio. I giudizi definiti con le sentenze del Tribunale di Roma nn. 9654/2000 e 5087/2008, pur vertendo tra le stesse parti, avevano ad oggetto la richiesta di un indennizzo diverso da quello previsto dalla legge n. 137 del 2001, mancando pertanto l’identità di petitum e causa petendi richiesta per l’operatività del giudicato.
Nel merito, la Corte ha rilevato come il Trattato di pace del 1947 non abbia considerato l’espansione italiana che portò alla costituzione della Provincia di Lubiana, prendendo come riferimento i confini esistenti al 1° gennaio 1938, prima di tale espansione. La Provincia di Lubiana, pertanto, non fu oggetto di espressa cessione, ma il suo territorio, essendo appartenuto alla Jugoslavia prima dell’occupazione italiana, vi fece semplicemente ritorno.
Da ciò consegue che l’art. 1 della legge n. 137 del 2001, nel riconoscere l’indennizzo ai titolari di beni «abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia», non opera alcun rinvio alle disposizioni richiamate dalla legge n. 193 del 1968, che includevano anche i beni situati nell’antico territorio jugoslavo. Il beneficio, quindi, si applica solo ai beni oggetto di espressa cessione, per i quali è previsto l’indennizzo di cui all’art. 8 della legge n. 135 del 1985. Tale ricostruzione, coerente con il costante orientamento di legittimità, configura l’indennizzo della legge del 2001 come un diritto autonomo e distinto, il cui ambito soggettivo può essere più ristretto rispetto a quello delle leggi precedenti.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della particolare complessità e novità delle questioni affrontate. La Corte ha infine dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.