La copia autenticata fuori dai casi di legge non è prova legale (Cass. civ. Sez. II n. 24723 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La copia di una scrittura privata, attestata conforme da un pubblico ufficiale fuori dalle ipotesi previste dalla legge, non acquista efficacia di prova legale. L’attestazione apposta da un funzionario comunale su una convenzione privata meramente esibita non prova la formazione dell’originale, la sua sottoscrizione o la data e non impone la querela di falso. Fuori dai casi dell’art. 2715 c.c., la copia può valere soltanto come principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2717 c.c. e resta soggetta alla valutazione prudente del giudice ex art. 116 c.p.c. Nel giudizio di appello, la domanda risarcitoria contro un terzo, autonoma rispetto alla pretesa principale pur se dipendente dal suo esito, integra una causa scindibile ai sensi dell’art. 332 c.p.c.
Il Fatto
Un professionista aveva chiesto a una società il pagamento del compenso per la progettazione di un centro commerciale. L’incarico risultava conferito dalla società poi scissa, mentre la convenuta era una delle beneficiarie della scissione. Il tribunale aveva respinto la domanda. In appello, invece, il credito era stato riconosciuto sulla base di una copia della convenzione munita di attestazione comunale di conformità, ritenuta efficace sino a querela di falso.
Durante l’appello era deceduto uno dei terzi chiamati dalla società per rispondere dei danni asseritamente derivanti dalla gestione della scissione. Il giudice territoriale aveva dichiarato estinta soltanto la causa risarcitoria riferita a quel soggetto e aveva deciso la domanda principale. La società aveva quindi impugnato la sentenza, contestando sia gli effetti dell’interruzione sia il valore probatorio attribuito al documento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione conferma anzitutto l’estinzione soltanto parziale, ma corregge la qualificazione dell’azione. Una vera chiamata in garanzia, propria o impropria, determina litisconsorzio necessario processuale e inscindibilità ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Nel caso esaminato, però, la pretesa verso gli amministratori aveva natura risarcitoria: mirava a trasferire su di loro le conseguenze economiche dell’eventuale condanna, per asserite irregolarità gestorie.
La dipendenza economica dalla domanda principale non eliminava l’autonomia soggettiva e causale della pretesa. I terzi non avevano contestato il credito professionale e il professionista non aveva formulato domande contro di loro. Ricorreva quindi un litisconsorzio facoltativo, con scindibilità ex art. 332 c.p.c. L’evento interruttivo non si comunicava alle altre cause. Per quelle rimaste quiescenti occorreva comunque un impulso di parte entro sei mesi, per applicazione analogica dell’art. 289 c.p.c.; tale impulso era stato tempestivo.
Sul documento, la Corte esclude che il funzionario comunale potesse certificare l’esistenza storica dell’originale, la sua formazione nella data indicata e le sottoscrizioni. L’art. 2715 c.c. equipara all’originale solo le copie di scritture private depositate presso pubblici uffici e rilasciate da depositari autorizzati. L’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000 circoscrive inoltre l’autenticazione al pubblico ufficiale che ha emesso o detiene l’originale, a quello cui il documento deve essere prodotto e agli altri soggetti espressamente abilitati. Mancavano tali presupposti per una convenzione negoziale privata soltanto esibita.
L’attestazione poteva dunque documentare, al più, la corrispondenza tra quanto mostrato al funzionario e la copia prodotta, non i fatti attestati nella scrittura. Ai sensi dell’art. 2717 c.c., il documento aveva al massimo efficacia di principio di prova scritta. Non era necessaria la querela di falso, né occorreva reiterare il disconoscimento, anche perché la copia successiva presentava data e firme assenti in quella iniziale. Attribuendole valore legale, il giudice d’appello aveva violato anche l’art. 116 c.p.c., che impone la valutazione prudente salvo diversa previsione legislativa.
L’accoglimento di questo motivo ha comportato la cassazione con rinvio per una nuova valutazione del materiale istruttorio. Le censure sulla prova del compenso, sulla responsabilità da scissione e sulle pretese contro gli amministratori sono rimaste assorbite. L’ultima doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non riproduceva il verbale necessario a verificare la tempestività dell’eccezione sulla qualità ereditaria.
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